Il sindaco Federico Pizzarotti ha emesso un'ordinanza urgente che proibisce la vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro fra le 21 e le 7 del giorno dopo nelle zone "calde" del centro: via Garibaldi, piazza Ghiaia, piazzale della Pace, via D'Azeglio e dintorni. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza nelle strade più frequentate del centro. Nella stessa ordinanza è previsto il divieto "tout court" di vendita di alcolici, negli stessi orari, per supermercati e negozi di alimentari. Bar, ristoranti, pizzerie, kebaberie potranno invece - come ha chiarito l'assessore Casa - vendere bevande alcoliche da consumare sul posto, e in contenitori non di vetro. Quello che vogliamo evitare è l'acquisto di alcol per andare poi a bivaccare in certe zone, non certo impedire di consumare una pizza e una birra".
L'assessore Casa ha spiegato questa mattina, durante il tradizionale incontro del martedì in Comune con la stampa, che stasera gli agenti della polizia municipale saranno nelle zone citate nell'ordinanza per fare opera di informazione tra esercenti e cittadini, mentre da domani sera (mercoledì 25 luglio) scatteranno le sanzioni per i trasgressori: con multe da 100 a 500 euro. E tre giorni di chiusura per i "recidivi". L’ordinanza avrà valore fino al 30 settembre. “Un provvedimento che nasce – ha spiegato l’assessore – per porre rimedio ad una situazione di degrado urbano, civile e morale. Un’azione che è stata condivisa con i residenti, i gruppi di cittadini che frequentano le zone interessate, le associazioni di categoria, gli esercenti ed alcuni movimenti. La situazione è stata esaminata nel dettaglio e le previsioni di intervento sono di due tipi: contingente, per fornire una risposta concreta a chi vive una situazione quotidiana di disagio, e a lungo termine. Per l’immediato futuro, è stata prevista l’approvazione di un apposito regolamento allo studio dell’Amministrazione”. Fra i provvedimenti allo studio dell’Amministrazione, l’approvazione di una delibera di Giunta Comunale volta a limitare l’apertura di pubblici esercizi, l’acquisizione delle misurazioni relative all’inquinamento acustico da parte di Arpa con la previsione di limitatori acustici, maggiori controlli amministrativi sui pubblici esercizi. L’ordinanza è efficace a partire da oggi – martedì 24 luglio 2012. “Abbiamo condiviso il provvedimento con le autorità competenti – ha concluso l’assessore – . Questa sera gli agenti di polizia municipale faranno opera di sensibilizzazione, da domani scatteranno le sanzioni”.
Non è escluso che l'ordinanza possa estendersi nel prossimo futuro anche alla movida di via Farini, ma il sindaco Pizzarotti ha escluso provvedimenti d'urgenza: "Lì non abbiamo ravvisato la situazione di emergenza del passato. Continueremo a monitorare la situazione". "La situazione in via Farini è più tranquilla - ribadisce Casa- ce lo ha confermato anche l'Arpa".
Ecco il testo del comunicato del Comune:
Al fine di porre riparo alle problematiche derivanti dall’abuso di alcool e dalla possibile rottura di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l’incolumità delle persone), è stata emessa un Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, avente efficacia dal giorno 24 luglio 2012 sino al 30 settembre 2012.
I fenomeni che l’Ordinanza intende contrastare, sono riconducibili alla presenza di un considerevole numero di bar, esercizi commerciali ed esercizi artigianali alimentari e, conseguentemente di una forte aggregazione di persone, tale da rendere estremamente difficili anche le operazioni di controllo da parte delle forze di Polizia.
L’Ordinanza trova applicazione nel comparto D’Azeglio (comprendente oltre via D’Azeglio anche, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy), nonché in P.le della Pace, Strada Garibaldi e Piazza Ghiaia e prevede i seguenti divieti:
· ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle 21 alle 7 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
· ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle 21 alle 7 per asporto, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali autorizzati;
· ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle 21 alle 7, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita, la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all’interno dei locali;
· ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle 21 alle 7, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica;
Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui sopra sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
I divieti illustrati fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
L’inottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita con la sanzione pecuniaria da 100 euro ad 500 euro; inoltre, in caso di recidiva (reiterazione nella stessa violazione per due volte in un anno) verrà disposta la chiusura dell’esercizio fino a tre giorni.
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