09/03/2010 -

Speciali


Sportello Parma - Case e condomini

    
 
 
UN CANE NELL'ALLOGGIO NON EVITA ALL'INQUILINO LO SRATTO ESECUTIVO (Gazzetta di Parma 19-4-2010)
 
Ho ottenuto uno sfratto esecutivo nei confronti di un inquilino moroso il quale però possiede un cane. E' possibile che vi siano problemi durante gli accessi dell’ufficiale giudiziario e che la presenza dell’animale possa far rinviare lo sfratto? Alberto Riccò
 
Gentile lettore, preliminarmente rilevo che l’articolo 84 del vigente regolamento di polizia veterinaria (Dpr 320/54) sancisce l’obbligo per i comuni di “tenere in esercizio un canile”.Tale obbligo è ribadito nell’articolo 4 della legge-quadro in materia di animali di affezione (281/91) che attribuisce ai comuni l’onere di recuperare e risanare i canili comunali esistenti e di costruire “rifugi per cani”. Conseguentemente se nel corso dell’esecuzione dello sfratto dovesse presentarsi questa problematica e non vi sia altra soluzione, ritengo che si possa richiedere il ricovero dell’animale presso le strutture che, come predetto, tutti i comuni sono tenuti ad approntare. Nel caso in cui il comune ove deve essere eseguito lo sfratto non ne sia dotato, lo stesso potrà accordarsi con quelli confinanti che siano muniti di tali costruzioni. Avv. Laura Acquistapace Nell’ultima assemblea condominiale è stato deliberato di installare un’autoclave nel cortile comune, e così ne sarà diminuita la dimensione. Io non sono d’accordo e ho votato contro. E' una innovazione vietata? Lettera firmata A mio parere l’installazione (utile a tutti i condomini tranne uno) di un’autoclave nel cortile condominiale, con minima occupazione di una parte di detto cortile, non può ritenersi innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120 secondo comma codice civile. Tale articolo sancisce infatti il divieto di innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Ritengo che il concetto di “inservibilità” espresso nel citato articolo debba essere interpretato come sensibile menomazione dell’utilità che il condomino ritraeva secondo l’originaria costituzione della comunione. In linea generale e pertanto anche nel suo caso, reputo che debbano ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino per quest’ultimo un pregiudizio limitato e che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità.  Avv. Laura Acquistapace     
  
RUMORI MOLESTI DEI VICINI. COME RISOLVERE IL PROBLEMA  (Gazzetta di Parma 1-3-2010)
 
Abito in un appartamento di mia proprietà, sito in un palazzo ex Acer, di cui il Comune di Parma è proprietario al 50%. A seguito del turnover degli appartamenti dati in affitto, l’alloggio sopra il mio, è stato destinato ad una famiglia extracomunitaria. Detta famiglia non rispetta le più elementari norme del vivere civile, arrecando in tal modo grave disturbo a tutte le ore del giorno ma soprattutto della notte. Ho contattato l’amministratore e il Comune di Parma più volte, ma senza avere ottenuto un reale e concreto interessamento. Solo i carabinieri, intervenuti più volte, hanno cercato di fare qualcosa, ma i risultati sono stati momentanei. A questo punto chiedo a chi devo rivolgermi per vedere tutelati i miei diritti, in special modo quello del riposo notturno. Lettera firmata
 
Il lettore non dice se esiste un regolamento condominiale ma, nel caso in cui vi sia, sicuramente questo prevederà la regola del rispetto del silenzio e/o divieto di far rumori molesti (per es. utilizzo di aspirapolvere, effettuare lavori rumorosi, ascoltare musica ad alto volume ecc. ecc.) nelle prime ore del mattino e del pomeriggio nonché nelle ore notturne. In conseguenza di ciò l’amministratore dello stabile e il proprietario dell’appartamento hanno il dovere di attivarsi, a richiesta del condomino che subisce i disturbi, al fine di far cessare detti disturbi. Nel caso in cui ciò non accada o non venga ottenuto il risultato sperato, il condomino ha la possibilità di presentare una denuncia-querela ai sensi dell’art. 659 c.p. «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» il quale recita: «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità». E' bene specificare che la Corte di Cassazione penale ha determinato che i rumori e i fastidi in genere debbano essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non solo a pochi e limitati soggetti: «Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (nel caso di specie è stata esclusa la rilevanza penale della condotta del genitore imputato in relazione a rumori provocati dai figli minori e idonei ad arrecare disturbo solo agli abitanti dell’appartamento sottostante) (Cassazione penale sez. I, 13 dicembre 2007 n. 246). Altra soluzione al problema potrebbe essere quella di rivolgersi, con istanza scritta, al Questore ai sensi paragrafo 2 art. 5 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 («regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza») il quale prevede la composizione dei privati dissidi. L'articolo recita: per la composizione di privati dissidi di cui all’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, l’autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo per il tentativo di conciliazione. Avv. Carlo Alberto Del Chicca
 
 
 
LE SPESE CONDOMINIALI PER GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI  (Gazzetta di Parma 15-2-2010)
 
 
Sono proprietaria di un appartamento in un palazzo appena fuori Parma. L’amministratore ci ha comunicato che occorre prevedere delle spese ulteriori per l’esecuzione in base alle nuove leggi. Non ha ben capito di cosa si tratti e vorrei qualche informazione. Vi ringrazio. Una lettrice
 
 
L'emanazione di recenti disposizioni legislative in tema di ascensori, di risparmio energetico, di certificazione energetica e di sicurezza comporta per i proprietari di case nuovi oneri e per gli Amministratori di Condominio nuove incombenze e nuove responsabilità. Proprio per questi motivi il Coram ha preso posizione contro la "nuova tassa occulta" sugli ascensori che si rivela tale solo se si considera che, per gli ascensori, sono già previste verifiche periodiche ed altrettanto periodici controlli manutentivi (semestrali). Anche l’associazione dei consumatori "Assoutenti", sulla scorta di identiche osservazioni, ha evidenziato che "è stato istituito un nuovo balzello a carico delle famiglie per fare contente le Imprese di manutenzione". Il Decreto 23 luglio 2009 (del Ministero dello Sviluppo Economico) in tema di sicurezza degli ascensori prevede che, in occasione della prima verifica periodica già programmata ne sia chiesta e fissata una ulteriore straordinaria su tutti gli ascensori installati prima dell’estate 1999 e che siano poi effettuati interventi di adeguamento degli impianti. Tale adeguamento si articola in due fasi. La prima consiste nell’analisi e valutazione dei rischi presenti sull'ascensore, da effettuarsi in occasione della prima verifica programmata dopo il 1 settembre 2009. La seconda fase è quella dell’attuazione, secondo un preciso scadenziario, degli interventi prescritti dall’Ente di controllo. Parametri di riferimento per la valutazione dell’eventuale presenza di rischio sono: le norme di buona tecnica pubblicate da UNI o quelle che assicurano un livello di sicurezza ad esse equivalenti, come per esempio le norme UNI EN 81/80 alle quali si conformano le tabelle A, B, e C del Decreto. Questa verifica straordinaria si aggiunge a quella biennale già prevista ed al controllo manutentivo semestrale; dev'essere chiesta dal proprietario o dall’Amministratore se si tratta di condominii. I termini per l’adempimento di tale valutazione di rischi sono perentori e sono così suddivisi: 2 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; 2 settembre 2012 per quelli installati prima del 24 ottobre 1979; 2 settembre 2013 per quelli installati prima del 9 aprile 1991; 2 settembre 2014 per quelli installati prima del 24 giugno 1999. Per gli ascensori costruiti in epoca risalente che avessero elementi di particolare pregio architettonico, il proprietario o l’Amministratore condominiale possono chiedere l’esonero dall’adeguamento richiesto oppure la sua modifica. Tale richiesta è subordinata alla presentazione di una certificazione redatta da professionista abilitato (ingegnere o architetto); l’ente preposto alla verifica esprime un parere su tale relazione tecnica e indica le eventuali misure sostitutive.La seconda fase consiste, come detto, nell’attuazione degli interventi prescritti dall’ente di controllo, da attuarsi secondo i seguenti termini perentori: - 5 anni dalla data di analisi dei rischi per quelli in Tabella A; - 10 anni dalla stessa data per i rischi elencati nella Tabella B; - in occasione degli interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità, saranno eseguiti gli adeguamenti della Tabella C. Il mancato adeguamento dell’ascensore alle prescrizioni dell’ente di controllo comporta l’immediata cessazione del servizio. Tale incombenza è rilevata dall’Ente di controllo durante la visita periodica ed è dallo stesso Ente segnalata la Comune per i provvedimenti di competenza, dandone comunicazione anche al proprietario dello stabile o all’Amministratore e alla Ditta di manutenzione. L'art. 5 del Decreto in esame prevede infine che la responsabilità "per la corretta esecuzione degli interventi di adeguamento" ricada sul proprietario o suo legale rappresentante. L'art. 6 dello Decreto prevede "adeguamenti specifici" per assicurare l’accessibilità dell’ascensore ai disabili e un comportamento sicuro in caso d’incendio, ed infine contro gli atti vandalici. In tali casi l’obbligo di richiedere gli interventi specifici ricade sul proprietario dell’impianto. La maggioranza occorrente per deliberare i citati interventi è quella dell’1136 2° e 4° co. c.c.. prestando attenzione a quanto disposto da una sentenza della Corte di Cassazione che, seppure datata, non è stata finora smentita: è una pronuncia che risale al 1994 (n. 3952) che richiede che la maggioranza ex art. 1136 2° e 4° co. c.c. sia rappresentata, appunto, da 501 millesimi e dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei partecipanti al Condominio. Se, invece, l’intervento non avesse le caratteristiche della straordinarietà, il quorum deliberativo scenderebbe a quello previsto dal 3° co. dell’art. 1136 c.c. di un terzo dei partecipanti ed terzo del valore dell’edificio. In entrambi i casi, ci si riferisce all’assemblea di seconda convocazione. Individuate le maggioranze assembleari, rimane da stabilire con quale criterio dividere la spesa occorrente per gli "interventi di adeguamento" in esame. Trattandosi di spese per eseguire modifiche imposte dalla legge e finalizzate a garantire l’incolumità delle persone, dovranno essere suddivise fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà prescindendo dall’uso che ciascun condomino possa fare dell’impianto. Avv. Daniela Barigazzi
 
LA SUCCESSIONE NEL CONTRATTO D'AFFITTO (Gazzetta di Parma 1-2-2010)
 
Anni fa ho dato in affitto un appartamento ad un’anziana vedova. Da un po' di tempo però le condizioni di salute della signora sono peggiorate ed è così venuta a vivere con lei per assisterla la figlia. Che cosa potrebbe succedere se la signora venisse a mancare? Può la figlia rimanere nell’appartamento rivendicando diritti nell’utilizzo dello stesso? Marco Rizzoli
 
L'art. 6 della legge 392/78 - norma non abrogata dalla legge 431/98 - prevede che "in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi". La convivenza deve però avere ulteriori e specifiche caratteristiche rispetto a quanto da lei descritto. In particolare, la giurisprudenza è costante nel volere una convivenza abituale e stabile con il conduttore defunto, perché sia configurabile il diritto a succedere nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 392 del 1978. Requisito questo che, a mio parere, non sussiste qualora il pretendente successore si sia trasferito a convivere soltanto per assistere il congiunto e quindi per ragioni transitorie. Nel suo caso non credo dunque sia configurabile l’ipotesi di successione nel contratto di locazione. Avvocato Laura Acquistapace L'inquilino di un negozio di mia proprietà mi ha comunicato che per gravi motivi intende recedere dal contratto di affitto fra sei mesi. La ragione è l’acquisto di un locale posto di fianco a quello che attualmente occupa. E’ fondata questa richiesta? Lettera firmata A norma dell’art. 27, comma 7 della legge 392/78, "è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione." Ove tale facoltà non sia concessa, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con il preavviso sempre di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, devono essere determinati da fatti estranei alla volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione. Al fine di rispondere in maniera più esauriente al quesito che mi sottopone, sarebbe necessario avere qualche ulteriore elemento di valutazione. Ad esempio quale sia la data di decorrenza del vostro rapporto e quindi quale fosse all’epoca la prevedibilità della valutazione dell’acquisto del negozio a fianco da parte del suo inquilino; la condizione locativa del predetto immobile (era vuoto alla data di stipula del vostro contratto oppure occupato?). Se ipoteticamente il vostro rapporto è di lunga durata ed il negozio a fianco si è liberato recentemente, ritengo che l’acquisto da parte del suo inquilino (proprio perché circostanza imprevedibile e sopravvenuta) possa costituire grave motivo che legittimi il suo recesso. In ogni caso, alla luce della predetta giurisprudenza e dopo aver verificato le ulteriori circostanze che le ho indicato, potrà meglio valutare la serietà e la correttezza delle motivazioni addotte dal suo inquilino. Avvocato Laura Acquistapace
 
POSSIBILE ALLESTIRE PONTEGGI IN UNA PROPRIETA' CONFINANTE (Gazzetta di Parma 18-1-2010)
 
In un condominio, da me amministrato, per poter ultimare i lavori di restauro della facciata condominiale sarebbe necessario installare un ponteggio nell’area cortilizia di altro edificio condominiale confinante. Ciò eviterebbe di montare nel mio condominio ponteggi «a sbalzo», con notevole risparmio di tempo e denaro. Oltretutto, la parte di cortile (confinante) su cui poserebbe il ponteggio è pavimentata e non è adibita ad usi particolari (parcheggio, passaggio pedonale ecc.) L’amministratore di quest’ultimo però non mi ha dato l’autorizzazione dicendo che possiamo fare i lavori anche senza entrare nella proprietà confinante. Vorrei sapere se tale rifiuto è giusto. Lettera firmata
 
L'art. 843 del C.C. sancisce l’obbligo per il proprietario di un fondo di consentire l’accesso ed il passaggio nella sua proprietà «sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune». L'obbligo di consentire l’accesso deriva dalla necessità di limitazione del diritto di proprietà, in virtù della coesistenza di proprietà limitrofe e in funzione dei diritti concorrenti che spettano ai vicini. Preliminarmente, per stabilire se il rifiuto dell’amministratore è legittimo, occorre valutare se vi è il requisito della necessità al quale l’art. 843 subordina la concessione dell’accesso sul fondo altrui. Secondo la giurisprudenza (Cassazione 3497/74), la necessità va intesa in senso ampio e non assoluto: l’accesso al fondo confinante non deve costituire l’unica soluzione possibile, ma tra le varie soluzioni possibili, deve essere quella che consente il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio da parte di entrambi (di chi chiede il passaggio e di chi lo deve subire). Va precisato che è stato ritenuto (Corte di Cassazione 29/2/2007 n. 1801) che, qualora il condominio richiedente possa completare le opere in altro modo, con costi pressoché paritari, l’invocata occupazione (temporanea) del fondo altrui comporterebbe solo disagi per chi andrebbe a subirla e pertanto sarebbe da escludere il requisito della necessità. Invero, secondo le indicazioni, seppure generiche, fornite dal lettore, parrebbe che l’installazione del ponteggio, evitando l’utilizzo di ponti «a sbalzo», rappresenti la soluzione di minor sacrificio, per brevità, economicità e facilità. E pare altresì che la posa del ponteggio non comporti una significativa riduzione e/o privazione del godimento dell’area cortilizia. Il che induce a ritenere legittima la richiesta di occupazione. Pertanto, una volta valutata positivamente la sussistenza della necessità - nei termini più sopra indicati - se vi è urgenza di ultimare i lavori e l'amministratore persevera nel proprio illegittimo diniego, sarà possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere l’emissione di un provvedimento cautelare (ex art. 700 C.p.C.), eventualmente considerando l’opportunità di richiedere il risarcimento dei danni subiti per ritardato completamento dei lavori. Peraltro, il citato art. 843 Cod. Civ. trova applicazione anche nei rapporti tra i condomini dovendo gli stessi consentire il passaggio attraverso la loro proprietà ove esso si renda necessario per procedere alla riparazione di parti dell’edificio di proprietà comune o esclusiva, semprechè venga osservato un equo contemperamento degli opposti interessi. Avvocato Antonella Maestri
 
 
LE NUOVE NORME PER GLI ASCENSORI  (Gazzetta 11-1-2010)
 
Sono proprietario di un appartamento in un palazzo appena fuori Parma. L’Amministratore ci ha comunicato che occorre prevedere delle spese ulteriori per l’esecuzione in base alle nuove leggi. Non ho ben capito di cosa si tratti e vorrei qualche informazione. Vi ringrazio. 
Una lettrice
L'emanazione di recenti disposizioni legislative in tema di ascensori, di risparmio energetico, di certificazione energetica e di sicurezza comporta per i proprietari di case nuovi oneri e per gli Amministratori di Condominio nuove incombenze e nuove responsabilità. Proprio per questi motivi il Coram ha preso posizione contro la «nuova tassa occulta» sugli ascensori che si rivela tale solo se si considera che, per gli ascensori, sono già previste verifiche periodiche ed altrettanto periodici controlli manutentivi (semestrali). Anche l’associazione dei consumatori «Assoutenti», sulla scorta di identiche osservazioni, ha evidenziato che «è stato istituito un nuovo balzello a carico delle famiglie per fare contente le Imprese di manutenzione». Il Decreto 23 luglio 2009 (del Ministero dello Sviluppo Economico) in tema di sicurezza degli ascensori prevede che, in occasione della prima verifica periodica già programmata ne sia chiesta e fissata una ulteriore straordinaria su tutti gli ascensori installati prima dell’estate 1999 e che siano poi effettuati interventi di adeguamento degli impianti. Tale adeguamento si articola in due fasi. La prima consiste nell’analisi e valutazione dei rischi presenti sull'ascensore, da effettuarsi in occasione della prima verifica programmata dopo il 1 settembre 2009. La seconda fase è quella dell’attuazione, secondo un preciso scadenziario, degli interventi prescritti dall’Ente di controllo. Parametri di riferimento per la valutazione dell’eventuale presenza di rischio sono: le norme di buona tecnica pubblicate da Uni o quelle che assicurano un livello di sicurezza ad esse equivalenti, come per esempio le norme Uni En 81/80 alle quali si conformano le tabelle A, B, e C del Decreto. Questa verifica straordinaria si aggiunge a quella biennale già prevista ed al controllo manutentivo semestrale; dev'essere chiesta dal proprietario o dall’Amministratore se si tratta di condominii. I termini per l’adempimento di tale valutazione di rischi sono perentori e sono così suddivisi: 2 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; 2 settembre 2012 per quelli installati prima del 24 ottobre 1979; 2 settembre 2013 per quelli installati prima del 9 aprile 1991; 2 settembre 2014 per quelli installati prima del 24 giugno 1999. Per gli ascensori costruiti in epoca risalente che avessero elementi di particolare pregio architettonico, il proprietario o l’Amministratore condominiale possono chiedere l’esonero dall’adeguamento richiesto oppure la sua modifica. Tale richiesta è subordinata alla presentazione di una certificazione redatta da professionista abilitato (ingegnere o architetto); l’ente preposto alla verifica esprime un parere su tale relazione tecnica e indica le eventuali misure sostitutive. La seconda fase consiste, come detto, nell’attuazione degli interventi prescritti dall’ente di controllo, da attuarsi secondo i seguenti termini perentori:
-  5 anni dalla data di analisi dei rischi per quelli in Tabella A;
- 10 anni dalla stessa data per i rischi elencati nella Tabella B;
- in occasione degli interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità, saranno eseguiti gli adeguamenti della Tabella C. Il mancato adeguamento dell’ascensore alle prescrizioni dell’ente di controllo comporta l’immediata cessazione del servizio. Tale incombenza è rilevata dall’Ente di controllo durante la visita periodica ed è dallo stesso Ente segnalata la Comune per i provvedimenti di competenza, dandone comunicazione anche al proprietario dello stabile o all’Amministratore e alla Ditta di manutenzione.L'art. 5 del Decreto in esame prevede infine che la responsabilità «per la corretta esecuzione degli interventi di adeguamento» ricada sul proprietario o suo legale rappresentante. L'art. 6 dello Decreto prevede «adeguamenti specifici» per assicurare l’accessibilità dell’ascensore ai disabili e un comportamento sicuro in caso d’incendio, ed infine contro gli atti vandalici. In tali casi l’obbligo di richiedere gli interventi specifici ricade sul proprietario dell’impianto. La maggioranza occorrente per deliberare i citati interventi è quella dell’1136 2° e 4° co. c.c. prestando attenzione a quanto disposto da una sentenza della Corte di Cassazione che, seppure datata, non è stata finora smentita: è una pronuncia che risale al 1994 (n. 3952) che richiede che la maggioranza ex art. 1136 2° e 4° co. c.c. sia rappresentata, appunto, da 501 millesimi e dalla maggioranza degli intervenutiche rappresentino almeno un terzo dei partecipanti al Condominio. Se, invece, l’intervento non avesse le caratteristiche della straordinarietà, il quorum deliberativo scenderebbe a quello previsto dal 3° co. dell’art. 1136 c.c. di un terzo dei partecipanti ed terzo del valore dell’edificio. In entrambi i casi, ci si riferisce all’assemblea di seconda convocazione. Individuate le maggioranze assembleari, rimane da stabilire con quale criterio dividere la spesa occorrente per gli «interventi di adeguamento» in esame. Trattandosi di spese per eseguire modifiche imposte dalla legge e finalizzate a garantire l’incolumità delle persone, dovranno essere suddivise fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà prescindendo dall’uso che ciascun condomino possa fare dell’impianto.
Avv. Daniela Barigazzi
 
UNA SECONDA PORTA PER L'APPARTAMENTO  (Gazzetta 14-12-2009)
 

Sono proprietario di un appartamento di grandi dimensioni in un condominio; il mio tecnico di fiducia mi ha dato l’idea, per sfruttare meglio l’immobile, di aprire una seconda porta d’ingresso sul pianerottolo delle scale. Posso farlo? Quali sono le prescrizioni in materia?

La problematica del lettore è inerente lo sfruttamento delle parti comuni dell’edificio condominale da parte del singolo condominio, presa in considerazione dal combinato disposto degli articoli 1102 e 1122 Cod. Civ. La prima disposizione («uso della cosa comune») prevede che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Quindi l’utilizzazione della cosa comune può avvenire da parte di uno o più condomini anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, senza sconfinare nell’abuso e sempre che la destinazione della cosa resti rispettata (Cfr. Cass. Civ. 21.05.1990 n. 4566).
La seconda disposizione («opere sulle parti comuni di edificio di proprietà comune»), prevede che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.
Il principio enunciato quindi non vieta in assoluto di utilizzare parti comuni per scopi privati, ma vieta solo il danneggiamento delle stesse.
A tal proposito, e relativamente alla fattispecie in oggetto, la Corte di Cassazione ha determinato che «l’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente tra le parti comuni dell’edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art. 1102 c.c. comma I°, e non rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell’unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all’intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario». (Cass. Civ. sez. II, 29.04.1994 n. 4155).
In sostanza il lettore potrà aprire nel muro comune del pianerottolo una seconda porta di accesso all’unità immobiliare, nel diritto di un migliore e più comodo godimento dell’appartamento, ma senza impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso secondo il loro diritto della cosa comune e nel rispetto della destinazione originaria della stessa e senza danno per gli altri partecipanti alla comunione.

Avv. Carlo Alberto Del Chicca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







buon giorno vivo in un condominio ,questo inverno nel parcheggio e' crollato un pezzo di muro di 4 metri,siamo 18 famiglie,abbiamo incaricato l'amministratore di farsi fare ...
inviato da alessandro chelli il 04/05/2010 alle 00:47

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