Vorrei sapere di quali tutele ho diritto con l'indennità di malattia.
A.C. Parma
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA
ANCL-UP DI PARMA
Alla luce delle importanti variazioni apportate al trattamento di integrazione di malattia da alcuni contratti collettivi di recente rinnovo, cerchiamo di riepilogare quanto i lavoratori debbono conoscere.
Cos'è la malattia Si intende per malattia una situazione fisico psichica che rende l’individuo temporaneamente inabile al lavoro. Lo stato morboso del dipendente viene diagnosticato esclusivamente da un medico, e solo una commissione medica può entrare nel merito della veridicità di quanto attestato. E’obbligo del lavoratore avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza al fine di non recare danno all’organizzazione aziendale, contestualmente dovrà attivare il proprio medico curante che curerà il rilascio e l’invio del certificato telematico.
Ai soli fini della corresponsione della relativa indennità economica da parte dell’Ente, l’inizio della malattia non può avere decorso antecedente la data di rilascio e trasmissione del certificato medico, qualsiasi sia la motivazione della tardiva attestazione, per lo stesso motivo anche la continuazione dell’evento dovrà essere rilasciata entro la giornata immediatamente successiva a quella della primitiva conclusione.
Tutele E’ bene ricordare che il lavoratore è diversamente tutelato a seconda del settore di appartenenza e della categoria di inquadramento. Un lavoratore con la qualifica di operaio è sempre indennizzato in parte dall’Inps per i primi sei mesi di malattia nell’arco di un anno solare, diversamente invece sono tutelati i lavoratori con qualifica impiegatizia, fatta esclusione per gli impiegati del settore terziario, per i quali non è prevista alcuna indennità da parte dell’Inps ma un trattamento economico posto a carico del datore di lavoro. Dal 2007 anche i lavoratori apprendisti sia impiegati che operai sono stati ammessi al trattamento economico erogato dall’Inps.
Periodo di carenza Si ricorda infine che le ultime revisioni di alcune contrattazioni collettive, al fine di reprimere l’assenteismo e per limitare i costi aziendali stante la grave crisi economica, hanno disposto interventi sempre minori da parte del datore di lavoro in caso di ripetuti episodi morbosi soprattutto se di breve durata, si tratta nella fattispecie di quello che viene chiamato “periodo di carenza” vale a dire i primi tre giorni di malattia posti solitamente a carico del datore di lavoro, che vengono ora in alcuni casi progressivamente ridotti nel susseguirsi di eventi morbosi nell’anno solare; pertanto è sempre bene essere informati dei dettami dei CCNL del proprio settore di appartenenza per essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri in caso sopraggiungesse un’impossibilità alla prestazione lavorativa.
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