Via ai rimborsi per i truffati dalle banche

Sconfitti dalla borsa, risarciti dalla vita. Buone  notizie per quei consumatori che avevano acquistato  azioni o obbligazioni subordinate emesse da istituti di credito finiti in default dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018. I piccoli investitori di Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (oltre alle controllate e a Banca Padovana, Bcc di Pelaco, Banca Popolare delle Province Calabre, Bcc Banca Brutia e Credito cooperativo interprovinciale veneto di cui si è parlato poco) possono contare su una rivalsa.  

Lo dice l'articolo pubblicato dalla Gazzetta ufficiale l’11 giugno, con il decreto  del 10 maggio 2019 che stabilisce le modalità di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori per il quale sono  stati stanziati  525 milioni per ogni anno dal 2019 al 2021. Il provvedimento esclude sovrapposizioni con gli interventi erogati a suo tempo dal Fondo di solidarietà istituito dalla l. 208 del 2015.
A ricevere il «ristoro» automatico saranno solo  le persone fisiche, gli imprenditori individuali - anche agricoli -  coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100mila euro o con imponibile Irpef inferiore a 35mila euro nel 2018, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le microimprese con meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni. Chi non rientra in queste categorie può accedere a un rimborso semiautomatico registrandosi su fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentando la domanda, allegando le prove di vendita scorretta di titoli fuori dalle norme del Testo unico in materia finanziaria.
«Finalmente sembra che la lunga attesa per migliaia di consumatori traditi stia volgendo al termine - commenta l’avvocato Giovanni Franchi, esperto di diritto dei consumatori e presidente per l'Emilia-Romagna di Konsumer -. L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo di 100mila euro per ciascun avente diritto».
«Invito i consumatori interessati ad avviare quanto prima  tutte le procedure necessarie e a registrarsi sul portale del Fondo - prosegue il legale -. La domanda andrà inviata per via telematica, accompagnata dalla  documentazione, entro 180 giorni a decorrere dal 22 agosto. A chi avesse poca dimestichezza con gli strumenti telematici, o avesse dubbi circa la documentazione da produrre, consiglio di affidarsi a un’associazione di consumatori. Noi di Konsumer abbiamo già preso in carico alcune richieste». 
L’avvocato, anche a nome dell'associazione, non risparmia tuttavia le critiche al «doppio binario» creato dal decreto. «Non si capisce - sottolinea Franchi -  perché mai solo chi si trovi in una determinata condizione economica possa avere il rimborso automatico, mentre chi disponga di maggiori mezzi  finisca per  trovarsi in una sorta di giudizio civile, nel quale deve dimostrare la violazione di norme del Tuf. Anche a lui è stata venduta “robaccia” e anche lui ha diritto a essere rifuso del pregiudizio patito». Un ultimo punto: «Il rimborso non impedisce a chi l’ha ricevuto di agire in giudizio per la differenza. Ci si riferisce, più in particolare agli azionisti, i quali riceveranno solo il 30%».