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la parola all'esperto

L'esonero contributivo per le madri lavoratrici: ecco come funziona

L'altra  metà del Pil

20 Marzo 2024, 14:22

Sono un amministratore. Da anni è assunta una portiera con alloggio cat. A/4, madre di 2 figli. La lavoratrice mi ha chiesto se ha diritto all’esonero contributivo e in caso positivo la procedura per ottenerlo.
Lettera firmata

RISPONDE L'ESPERTO
Giovanni Mazzoli
Consulente del Lavoro c/o Confedilizia

L'esonero chiesto dalla lavoratrice è previsto dalla Legge di Bilancio per il 2024 (n.213/2023) alle seguenti condizioni:
- la lavoratrice deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la stessa deve avere nel triennio 2024-2026 tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- per il solo anno 2024 l’esonero spetta anche se i figli sono due, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
- è la lavoratrice che si deve attivare presso il datore di lavoro per ottenere il beneficio rilasciando una dichiarazione in formato libero nella quale siano indicati tutti i figli con i relativi codici fiscali o, in alternativa, tali informazioni può comunicarle direttamente all’Inps tramite un applicativo anche se al momento tale alternativa non è consigliabile;
- il Datore di lavoro deve indicare nella denuncia nominativa mensile all’Inps i codici fiscali dei figli della lavoratrice per evitare la revoca del beneficio fruito.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice (100% delle ritenute previdenziali) che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è soggetto ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art.1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n.296 del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Trattasi comunque di una agevolazione a termine per un triennio (2024-2025-2026) che non richiede alcun requisito minimo di tipo reddituale e di carico familiare: ha solo un limite nell’importo agevolabile stabilito in 3.000,00 euro all’anno ovvero 250,00 euro mensili ed è alternativa all’esonero parziale del 6% e 7% previsto dal decreto lavoro n. 48/2023.

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