I legali replicano al primario del Pronto soccorso: «Sembra voler improvvisarsi giurista»

Continua la polemica sul referto del Pronto soccorso che ha stabilito una prognosi di 45 giorni per la ragazza. Dopo la presa di posizione del primario, intervengono gli avvocati di Federico Pesci, Antonio Dimichele e Mario L'Insalata. «Tanto per capirci: mai avremmo pubblicamente parlato di questo caso se altri non ne avessero prima diffuso gli scabrosi dettagli a beneficio della pubblica morbosità - scrivono i difensori -. Ci teniamo altresì a specificare che non è mai stato, non è e mai sarà nostra intenzione, criticare l’operato della magistratura, per la quale nutriamo massima fiducia nella certezza che il caso sarà trattato con obiettività ed equilibrio, né gli addetti del Pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Ciò premesso ci vediamo costretti - nostro malgrado - a fare qualche osservazione su quanto affermato dall’esimio dottor Cervellin, che giustamente stigmatizza chi "parla a vanvera" sull’entità delle lesioni personali subite dalla presunta vittima delle "torture" senza averla visitata. Ebbene, riteniamo a questo punto dover precisare che la diagnosi finale stilata dal reparto diretto dal dottor Cervellin alle ore 2:38:07 del 21 luglio 2018 parla esclusivamente di ecchimosi (lividi) ed escoriazioni (ferite superficiali della pelle) cui sono stati concessi 45 giorni di prognosi. Ciò è riportato anche nella segnalazione fatta all’Autorità giudiziaria che ha fatto partire d’ufficio il procedimento (la denuncia della ragazza è infatti solo successiva alla sua convocazione presso la Squadra mobile). Il reparto di Ginecologia, ad espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria, specificava che sulla paziente veniva eseguito un "meticoloso" esame delle parti intime non rinvenendo "alcun tipo di lesione" all’infuori di una tumefazione in un punto esterno».

Gli avvocati fanno poi riferimento alle dichiarazioni di Pesci, secondo il quale le lesioni «rientrano negli esiti di pratiche "bdsm" o "bondage" per le quali era stato richiesto preventivo consenso alla ragazza». «A questo ultimo proposito - aggiungono - vorremmo ricordare al dottor Cervellin - il quale, nel censurare chi invade arbitrariamente il campo delle valutazioni mediche, pare a sua volta volersi improvvisare giurista - che l’articolo 50 del codice penale dispone che "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne". Ciò implica che chiunque può consentire a chiunque altro - e quindi non solo a un chirurgo, ma ad esempio anche al partner - di ledere un proprio diritto con l’unico limite, dettato dall’art. 5 c.c., degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica (perdita di un arto, di un organo o della stessa vita) o siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume».

«Questi i principi giuridici. Quanto accaduto nel caso specifico - aggiungono gli avvocati - sarà ovviamente accertato. Resta il fatto che, per il nostro ordinamento, c’è un’enorme differenza tra violenza sessuale e sesso (consenziente) attuato con modalità di violenza fisica, che può essere consentita se non addirittura espressamente richiesta».

r.c.