×
×
☰ MENU

La parola all'esperto

Staccarsi dal riscaldamento centralizzato? Ecco cosa si può fare

Fotovoltaico e teleriscaldamento: le risposte ai quesiti dei lettori

Riscaldamento centralizzato? Quanti dubbi per chi vuole staccarsi

20 Ottobre 2022, 09:38

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a
esperto@gazzettadiparma.it

Vorrei sapere se oltre al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, è possibile distaccarsi anche dal teleriscaldamento.
Lettera firmata

Gentile lettrice, su questo tipo di riscaldamento, si ha diritto al recesso ed in base al contratto si individua il termine per comunicarlo al gestore. Se tuttavia il riscaldamento è centralizzato, non è configurabile il recesso del singolo verso l’ente perché quest'ultimo ha rapporto diretto soltanto con il condominio.
Di conseguenza il caso prospettato rientra nella disciplina dell’art. 1118 c.c. che impone in primo luogo di fornire al condominio una perizia tecnica che certifichi l’assenza di “notevole squilibrio di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. E’ un onere a carico del condomino che intenda valutare di staccarsi dal riscaldamento centralizzato. Nel caso in esame occorre inoltre la verifica tecnica della vera e propria fattibilità del distacco da parte del singolo condomino perché l’impianto in questione ha caratteristiche particolari.
Va ricordato che, in forza dell’articolo sopracitato, il condomino distaccato continua ad essere obbligato al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria, di conservazione e messa a norma dell’impianto comune oltre che al pagamento delle spese di consumo involontario.
E’ dunque opportuno valutare con molta attenzione non solo gli aspetti tecnici di fattibilità del distacco ma anche, e soprattutto, la convenienza in termini economici.

Sono proprietaria di un appartamento posto all’ultimo piano di un condominio in Parma. Avrei intenzione di distaccarmi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ma vorrei sapere se ci sono dei costi relativi al riscaldamento condominiale a cui dovrò partecipare anche dopo essermi staccata dall'impianto centralizzato.

Lettera firmata

Gentile lettrice, in questo caso, fermi restando i limiti stabiliti dall’art.1118 c.c., in base allo stesso articolo rimangono a carico del“distaccato”:
- il costo del consumo fisso (o involontario) la cui percentuale viene deliberata dall’assemblea;
- le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, compresa la sostituzione della caldaia. Infatti è stato ritenuto che il distacco dall’impianto centralizzato non comporti affatto che i condomini non più allacciati perdano la proprietà dell’impianto e che, pertanto, possano ritenersi esclusi dalle spese correlate alla necessità di dismettere il vecchio impianto e di munirsi di una nuova caldaia secondo le norme vigenti (Tribunale Roma sez. V, 04/05/2021, n.7694).
- le spese di conservazione dell’impianto stesso fra le quali rientrano gli interventi di manutenzione finalizzati a continuare l’utilizzazione dell’impianto (Trib. Roma 10 giu. 2020 n.8386); infatti l’art. 1118 c.c. consente di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato ma il condomino resta comunque comproprietario del bene e in ogni caso potrebbe sempre decidere di riallacciarsi all’impianto centrale. Si deve ritenere che nel concetto di “conservazione” richiamato dall’art. 1118 c.c. debbano farsi rientrare anche gli interventi finalizzati a far rimanere l’impianto nelle condizioni di poter essere utilizzato.
- le spese di messa a norma dell’impianto stesso.
La lettrice dovrà quindi valutare molto attentamente sia gli aspetti tecnici di fattibilità del distacco ma, soprattutto, se ne sussista l’effettiva convenienza in termini economici.

Ho bisogno di sapere se per una casetta di proprietà che, dal rogito, ha le utenze collegate al campeggio con cui confina (sono in contenzioso) e che ha avuto l'elettricità staccata da giugno 2022. E’ possibile installare impianti solari/fotovoltaici o altro senza dover creare un nuovo allaccio con ENEL o altri? La zona è parco nazionale e ha vincoli paesaggistici (Rigoso, comune di Monchio delle Corti). Ho già avuto indicazioni, ma avrei bisogno della normativa o di spiegazioni più specifiche.

Lettera firmata

La risposta al quesito posto dalla lettrice presenta aspetti molto particolari; di conseguenza necessita di approfondimenti tramite apposita consulenza tecnica. Precisato che ogni impianto fotovoltaico domestico dev’essere allacciato ad un’utenza elettrica sia per il funzionamento sia per la necessaria attribuzione del codice POD, va aggiunto che la disciplina sull’installazione di impianti fotovoltaici è stata oggetto di numerosi interventi legislativi.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e le fonti rinnovabili, sono stati varati degli emendamenti atti a snellire le procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti green, ad eccezione degli edifici che sono considerati dei beni culturali.
Gli impianti che ricadono in aree, o immobili, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, come di notevole interesse pubblico vanno pertanto esaminati caso per caso. In presenza di tali vincoli, infatti, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici.

© Riproduzione riservata