La parola all'esperto

Lasciti testamentari: chi (e quando) deve pagare Irpef e Imu

Qualora una persona titolare di immobili a reddito venga a mancare, in assenza del coniuge e di figli e che abbia lasciato un lascito testamentario con indicato i destinatari (nipoti) dei singoli cespiti, nel frattempo che questi accettino o meno l’eredità, come ci si regola per il pagamento dell’Irpef e dell’Imu?  Lettera firmata

Risponde l'esperto
Daniele Rubini  Francesca Brizzolara (Errei commercialisti associati)

La successione ereditaria si distingue in successione legittima, quando non è presente un testamento, e successione testamentaria, quando le volontà del de cuis vengono formalizzate in uno specifico documento. L’erede legittimo è il soggetto (coniuge o parente entro il sesto grado civile) che, qualora non vi sia testamento o qualora questo disponga soltanto di alcuni beni ereditari, acquisisce l’eredità in base ad una diretta chiamata di legge.
L’erede testamentario è il soggetto chiamato alla successione in base ad un’esplicita designazione contenuta nel testamento del defunto.
In caso di accettazione dell’eredità, gli eredi sono tenuti a pagare l’IMU per tutti i mesi in cui gli immobili sono stati di proprietà del de cuius. Per quelli successivi gli eredi continueranno a versare l’IMU ma in qualità di soggetti obbligati.
La data dalla quale si modifica il soggetto o i soggetti tenuti al versamento delle imposte di cui sopra può coincidere oppure no con il momento di presentazione della dichiarazione di successione. Questo in quanto è possibile presentare la denuncia di successione entro dodici mesi dalla data del decesso. Tale dichiarazione può essere Inviata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Nel caso in cui nell’asse ereditario rientrino dei terreni e/o fabbricati, occorrerà presentare domanda di Voltura Catastale entro 30 giorni dalla registrazione della successione.


Per quanto riguarda le imposte dirette gli eredi, qualora il contribuente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovranno predisporre due modelli: uno relativo al periodo di imposta precedente al decesso, a meno che non fosse già stata presenta dal soggetto deceduto e uno relativo all’anno in cui il contribuente è deceduto.
Per il periodo di imposta 2021, nel caso in cui si renda necessario presentare la dichiarazione, agli eredi è riservata la facoltà di decidere se utilizzare il modello redditi o il modello 730.
Il modello 730 era tuttavia utilizzabile, sempre che il contribuente deceduto avesse i requisiti per presentare tale modello, per colui che fosse deceduto nel 2021 oppure entro il 30 settembre 2022. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022 si rende necessario presentare invece il modello redditi.
Per le eventuali imposte maturate a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto, gli eredi sono tenuti a versare solamente le imposte a saldo in quanto non sono dovuti eventuali acconti.
Gli eredi dei contribuenti deceduti nel 2021 o entro il 28 febbraio 2022 erano tenuti a versare le imposte derivanti dai modelli redditi 2022 o 730/2022 relativi al periodo di imposta 2021 entro il termine ordinario ossia il 30 giugno 2022 oppure, con la maggiorazione del 0,4%, entro il 20 agosto 2022. Per gli eredi dei contribuenti deceduti successivamente al 28/02/2022 il pagamento delle imposte potrà avvenire entro il 30 dicembre. Sono infatti prorogati di sei mesi in favore degli eredi tutti i termini pendenti alla data della morte di un contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.