LA PAROLA ALL'ESPERTO

Liberalità da 3000 euro: ecco come funziona

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Mi potete spiegare come funziona l'esenzione fiscale da 3000 euro alle liberalità concesse dalle imprese ai propri dipendenti?
Lettera firmata

Risponde l'esperto

Il 18 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n.176 (Aiuti quater) che innalza a 3.000 euro il limite dell’esenzione fiscale e contributiva delle liberalità concesse dalle imprese a favore dei propri dipendenti e ai percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente, erogati entro il 12 gennaio del 2023.

È bene fare chiarezza: si tratta di concessioni volontarie del datore di lavoro, anche slegate da qualsiasi piano di welfare ed erogabili «ad personam», senza il rispetto di alcun criterio di assegnazione specifico. Non è previsto alcun rimborso dallo Stato.

Giusto per fare un piccolo riepilogo cronologico, la nuova misura corregge in senso positivo il precedente limite di 600 euro previsto dal decreto «Aiuti Bis» di agosto 2022, che a sua volta aveva innalzato il limite previsto dal testo unico delle imposte dirette fissato da tempo immemorabile a 258,22 euro (ex 500.000 lire); nel 2020 e 2021 quel limite era stato temporaneamente elevato a 500 euro.

Per il 2022, la nuova (e ingente) misura di esenzione innalzata a 3000 euro permetterà a coloro che percepiscono determinati benefit aziendali, quali, ad esempio la concessione dell’auto ad uso promiscuo, di prestiti e mutui a tasso agevolato, di alloggi, ecc. di fruire dell’eventuale completa esenzione contributiva e fiscale contestualmente alla possibilità di godere di ulteriori benefit, quali buoni spesa, ecc, purché complessivamente non si superi il limite di cui sopra; in quest’ottica, i consulenti del lavoro e gli uffici personale delle aziende saranno maggiormente occupati nelle operazioni di conguaglio di fine anno per rideterminare il carico fiscale e restituire i contributi e le imposte pagate in esubero su quei benefit durante l’anno in corso.

Occorre precisare che i 3000 euro costituiscono una soglia esente e non una franchigia; vale a dire che se il totale dei benefit concessi supera anche di un solo centesimo il limite, essi divengono tutti soggetti, sia a contribuzione sia a ritenuta fiscale.
Per non creare inutili equivoci, occorrerebbe una serie di esempi per distinguere quei benefit che vengono «coinvolti» da questo calcolo rispetto a quelli che ne rimangono estranei: solo per citarne uno tra i più diffusi, i buoni pasto, rimangono esclusi dal calcolo del limite dei 3000 euro.

Nel limite dei 3000 euro è possibile per il lavoratore chiedere il pagamento o il rimborso delle utenze casalinghe (acqua, energia elettrica e gas) in eventuale aggiunta ai buoni spesa, buoni benzina, il cesto natalizio, l’auto ad uso promiscuo, ecc.

Come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate di inizio novembre, seppur a commento della precedente disposizione di agosto, il lavoratore dovrà presentare la documentazione che giustifichi la spesa o un’autocertificazione che attesti il possesso della documentazione a comprova del pagamento delle utenze, riportando gli elementi necessari ad identificarle; a corredo della richiesta è inoltre previsto che il lavoratore rilasci una dichiarazione che attesti sotto la propria responsabilità che non ha richiesto il rimborso ad altro datore di lavoro, proprio, del coniuge o del familiare.
Si ritiene che la disposizione amministrativa venga replicata anche per la normativa aggiornata di cui al decreto in commento a questo articolo.

Per concludere ricordo che rimane vigente la possibilità di concedere ulteriori 200 euro solo a titolo di carte carburanti e solo per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei percettori di reddito assimilato (amministratori, co.co.co,etc.), prevista dal decreto «Ucraina», convertito in legge n. 51 del 20/05/2022.


Pietro Boschi
Studio Boschi (consulenze
sul lavoro e gestione
del personale)

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