La parola all'esperto
Recesso anticipato: la restituzione della cauzione
Ho ricevuto nei giorni scorsi in riconsegna un appartamento, alla scadenza di un contratto di locazione a uso abitativo (3+2), stipulato da due conduttori in solido. Qual è la procedura da seguire per la restituzione della cauzione, nel caso in cui uno dei conduttori abbia lasciato l'appartamento con recesso anticipato dal contratto (ossia prima della sua naturale scadenza)? A chi va restituita la cauzione? E come va gestita la somma versata dal conduttore che ha lasciato l'immobile?
Lettera firmata
L'articolo 3 («Deposito cauzionale e altre forme di garanzia») del contratto di locazione tipo (si veda l'allegato A al decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti e del ministero dell'Economia e delle finanze 16 gennaio 2017) si limita a prevedere che, «a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di denaro … pari a … mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale».
Qualora uno dei due conduttori obbligati in solido al pagamento degli affitti receda anticipatamente dal contratto di locazione, il locatore - salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto di locazione -mantiene il diritto al pagamento dell'intero corrispettivo e al trattenimento dell'intero importo versato a titolo di deposito cauzionale, non essendo intervenuta la riconsegna dei locali.
In tale contesto si ritiene che - rispetto all’obbligazione di restituzione della cauzione (per cui il locatore diviene “debitore” della prestazione) - potrebbe operare anche l'articolo 1296 del Codice civile, per il quale il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale. Il denaro versato dai conduttori a titolo di cauzione può essere gestito dal locatore, senza particolari vincoli.