La parola all'esperto
Pensione, con «opzione donna» la perdita effettiva è intorno al 10%
Sono una lavoratrice dipendente nata nel settembre 1962 che ha maturato i 35 anni di contribuzione nel corso del 2021. Per quanto ne ho capito dovrei aver già maturato il diritto alla pensione con «opzione donna». Alla luce delle notizie di stampa sulle variazioni che saranno probabilmente introdotte dalla legge di bilancio proprio corro qualche rischio? Un’altra domanda che mi angoscia: ma è vero che sul calcolo di pensione ci si rimetterebbe fino al 30% in meno? Se così fosse non mi parrebbe una scelta favorevole. Lettera firmata
Risponde l'esperto Paolo Zani www.tuttoprevidenza.it
Effettivamente, le voci che si rincorrono sull’ipotetica riforma della modalità di accesso alla pensione anticipata con “opzione donna” contenuta nella legge di bilancio 2023, non lasciano per nulla tranquilli. Riporto, per correttezza, il testo “bollinato” del disegno della legge di bilancio 2023 trasmesso alle camere. (per “bollinato” s’intende il testo con visto di conformità della Ragioneria dello Stato e poi firmato dal Presidente della Repubblica per l’invio alle Camere). Art. 56 Art. 1 bis - Il diritto al trattamento pensionistico “opzione donna “ si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica pari a 60 anni ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
b) Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) Sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un avolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali ….) per le lavoratrici di cui al presente comma la riduzione massima dei due anni del requisito anagrafico dei sessant’anni trova applicazione a prescindere dal numero dei figli.
Come avrà notato, se la norma venisse approvata così come scritta nel testo “bollinato”, ci sarebbero delle grossissime novità, in peggio, della precedente normativa. M venendo al suo caso specifico le posso dire di stare tranquilla in quanto lei ha già maturato i “vecchi” requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 che prevedeva la possibilità di accedere alla pensione in modalità “opzione donna” per le lavoratrici che avevano maturato tutti i requisiti (età = 58 anni e contributi pari a 35 anni) entro il 31 dicembre 2021. E questo mi pare sia il suo caso specifico.
Ricordo che nel suo caso , essendo lavoratrice dipendente, la pensione decorrerà dodici mesi dopo la maturazione di entrambi (età e contribuzione) i requisiti. Veniamo alla sua seconda domanda: “… ci si rimette molto con Opzione donna ?”. Sulla questione si è consolidata una vulgata in parte errata. Tutto nasce dal fatto che la pensione in opzione donna viene calcolata interamente con il sistema contributivo in genere più sfavorevole di quello retributivo o misto. Effettivamente quando fu introdotta la norma, siamo nel 2004, le pensioni venivano calcolate quasi esclusivamente con il sistema retributivo e la differenza di importo poteva oscillare attorno al 25-30%, perché chi andava in pensione allora aveva, sicuramente, almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995 (requisito per l’applicazione dei calcolo retributivo puro). Ma oggi le cose sono cambiate; raramente una lavoratrice chiede la pensione in opzione donna avendo già maturato 18 anni di contributi al 1995 e quindi la quota retributiva della pensione verrebbe applicata solo sulla contribuzione a tutto il 31/12/1995. In estrema sintesi oggi la perdita in caso di “opzione donna” (calcolo contributivo puro) si aggira attorno al 9 -10%. Questo per il fatto che non avendo maturato i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il calcolo della pensione sarebbe comunque “misto” vale a dire retributivo per la contribuzione accreditata a tutto il 1995 e “contributivo” per la parte dal gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione. Ma bisogna tener conto di quanti anni si anticiperebbe la pensione tenendo conto che l’età pensionabile per la vecchiaia, oggi, è fissata a 67 anni. Quindi l’eventuale perdita verrebbe ampiamente compensata dalle rate di pensione che si percepiranno anticipatamente.