Bedonia

Ciclista cadde su una strada del Consorzio, la Cassazione condanna il sindaco

Roberto Longoni

La strada è la Alpe-passo del Chiodo. Di proprietà del Consorzio di Bonifica parmense, frequentata dagli amanti delle terre alte e dai collezionisti di gran premi della montagna, rappresentò un doloroso ultimo traguardo per un'esperta ciclista che in discesa vi cadde rovinosamente all'inizio dell'estate 2020, tradita da una buca.

Tra operazioni chirurgiche, ricoveri e riabilitazione, l'incidente le costò 200 giorni abbondanti di calvario. In un certo senso, da quello squarcio nella carreggiata non uscì più, gravata da un danno biologico permanente di oltre il 40 per cento. Lei, vincitrice di granfondo e atleta di punta in manifestazioni di durance estreme, quali la Parigi-Brest-Parigi, non sarebbe più salita in sella. Niente più bici, niente più sport, niente più avversarie con le quali confrontarsi sui pedali.

Le sue gare ora si chiamano cause, nelle quali la controparte è il Comune di Bedonia. Una, da condurre in tempi più lunghi in sede civile, stabilirà l'entità del suo risarcimento. L'altra - che vedeva invece chiamati a rispondere di lesioni stradali colpose il sindaco Gianpaolo Serpagli e il responsabile dell'area tecnica del Comune, l'ingegnere Alberto Gedda - si è conclusa con il pronunciamento della Cassazione che ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di pace, confermando la condanna dei due imputati, nel giugno scorso, al pagamento di una sanzione penale pecuniaria di 500 euro.

«È stato confermato dalla Suprema corte il principio di diritto secondo il quale il Comune ha la responsabilità della manutenzione e del controllo anche delle strade vicinali - sottolinea Mario L'Insalata, avvocato della vittima dell'incidente -. E se l'amministrazione comunale non ha la possibilità di sistemare le strade sulle quali è a rischio l'incolumità dei cittadini, deve almeno segnalare i pericoli attraverso cartelli». Come è facile immaginare, questo verdetto rischia di rappresentare un precedente ingombrante per le amministrazioni comunali alle prese con buchi nei bilanci oltre che con buche nelle strade.

«Come mi ero già espresso commentando la sentenza di primo grado la legge in questione si conferma confusa e scritta male - dichiara amareggiato Serpagli - la sentenza espone a rischi gravissimi i sindaci e i capi degli uffici tecnici dei comuni con una popolazione inferiore ai  15mila abitanti. A questo punto, ci sentiamo un po' tutti colpiti». Nonostante la decisione dei giudici, il sindaco di Bedonia non rinnega la decisione di ricorrere in Cassazione.

«Ho ritenuto doveroso farlo e a dimostrazione che tale scelta era fondata, c’è stata la richiesta di annullamento della sentenza del giudice di pace di Parma da parte della procuratrice generale ritenendo assurdo che un comune debba rispondere anche di quanto avviene su una strada non comunale. Poi, il collegio giudicante ha deciso diversamente. E così oltre ai nostri 240 chilometri di strade comunali dobbiamo aggiungerne 40 di arterie vicinali non comunali, oltre a una miriade di stradine ancora minori. A questo punto, a tutela dell’ente che amministro, diventa doveroso chiedere un chiarimento alla Corte dei conti in quanto tale sentenza di fatto obbliga i comuni a investire tempo e risorse pubbliche per manutenere e sorvegliare strade di proprietà non comunali».

Intanto, alla sentenza della Cassazione ne consegue automaticamente una, di carattere amministrativo, relativa alla circolazione. Tutte le strade del Consorzio che erano state chiuse dal sindaco a biciclette e moto, resteranno vietate ai veicoli a due ruote. Per gli altri, il limite di velocità è di 30 chilometri all'ora. Prudenza è d'obbligo, di legge.

Roberto Longoni