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'Prof' assente 20 anni su 24: destituita dal Miur
«La liberà di insegnamento in ambito scolastico - sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso della professoressa contro il ministero - è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio».
«Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio - prosegue il verdetto 17897 della Sezione Lavoro - attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti». Ad avviso degli "ermellini", dunque, il concetto di libertà didattica «comprende certo una autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento» ma questo «non significa che l’insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni».
Accertate pure «le gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali delle classi quarte (ad esempio, programma e numero di ore diversi da quelli effettivamente dedicati alle spiegazioni, argomento su Hegel in realtà mai trattato in classe)». Insomma il monitoraggio delle tre ispettrici inviate dal Miur, condotto nel marzo 2013, culminava nel «concorde giudizio» sulla «assenza di criteri sostenibili nell’attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l’improvvisazione, la lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall’alunno, l'assenza di filo logico nella sequenza delle lezioni, l'attribuzione di voti in modo estemporaneo ed umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche».
Pertanto la Cassazione ha confermato la destituzione, come già stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. In primo grado, invece, il Tribunale nel 2018 aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione ritenendo che nonostante «la disorganizzazione e faciloneria» della docente, l'ispezione di tre giorni fosse un periodi di osservazione «troppo breve» per certificare «una inettitudine assoluta e permanente».