ROMA

Agcom, in vigore gli obblighi di verifica dell'età per i siti porno

Anche per i siti stabiliti in altri paesi Ue, si rischia l'oscuramento

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Dall'1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell'età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che diffondono online contenuti pornografici stabiliti in un Paese membro diverso dall'Italia. Lo ricorda una nota dell'Agcom che potrà disporne l'oscuramento in caso di inadempienza e mancato adeguamento entro 20 giorni. "In base all'articolo 13-bis del decreto Caivano (decreto legge n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023) e alle disposizioni adottate dall'Autorit? (delibera n. 96/25/Cons), relativamente all'adozione di sistemi di age verification - spiega l'Autorità - i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in Italia e quelli con sede fuori dall'Unione europea devono conformarsi alla normativa dal 12 novembre 2025. I gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia devono conformarsi dall'1 febbraio 2026". Agcom, si aggiunge, "ha avviato le proprie attività di vigilanza e monitoraggio per la verifica della corretta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di siti e piattaforme pornografici che rispettino i requisiti di proporzionalità, minimizzazione del dato, sicurezza e precisione adottati, con la delibera n. 96/25/Cons, d'intesa con il Garante della Privacy". "Tali attività - sottolinea l'Autorità - sono state avviate sin dal mese di novembre per quelli stabiliti in Italia e fuori dall'Ue e dall'1 febbraio per quelli stabiliti in Stati membri Ue diversi dall'Italia". "In caso di accertata inadempienza agli obblighi, l'Autorità contesterà la violazione, diffidando il soggetto ad adeguarsi entro 20 giorni - conclude la nota - in caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità potrà disporne l'oscuramento fino all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di legge e, contestualmente, avviare il procedimento istruttorio di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 finalizzato all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per inottemperanza alla diffida, anche in conformità al procedimento previsto dalla Direttiva e-commerce per i soggetti stabiliti in altri Paesi membri". (ANSA).