Le novità per le famiglie e il riordino degli assegni famigliari: cosa cambia
Ho sentito parlare di una misura introdotta a favore delle famiglie con figli che abolirà tutte quelle attualmente in essere. È vero?
Se ne può sapere qualcosa di più e soprattutto ci sono scadenze per l’eventuale domanda?
Carlo
Sì, recentemente è stato introdotto questo nuovo strumento di sostegno alle famiglie, con la legge delega n° 46 del 21 aprile 2021 che titola: «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale». L’art. 1 recita: «Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge… uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale». Questo assegno unico spetta anche a chi non ha diritto all’assegno al nucleo familiare, e questa è la vera novità, e specificatamente ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), ai disoccupati ai titolari di pensione liquidata nelle gestioni dei lavoratori autonomi, ai nuclei familiari che non hanno uno o più requisiti per godere dell’assegno al nucleo familiare. Si tratta insomma di una rivoluzione nei provvedimenti favore della famiglia con figli. Questo assegno unico sostituirà gradualmente e supererà o sopprimerà tutte le misure attualmente esistenti tra le quali: gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, il bonus bebè, l’assegno dei comuni di sostegno alle famiglie con tre figli ecc. Trattandosi di legge delega i tempi rischiavano di dilatarsi, per lo meno di un anno, ed allora è stato varato un provvedimento ponte che istituisce dal 1° luglio 2021 un «assegno temporaneo» da valere fino al 31 dicembre 2021 in attesa del varo del provvedimento definitivo. Spetta a lavoratori autonomi o titolari di pensione liquidata nelle gestioni dei lavoratori autonomi; disoccupati; chi non ha diritto, per motivi diversi, all’assegno al nucleo familiare. Requisiti. Il richiedente deve cumulativamente: essere cittadino italiano o di uno Stato Ue; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato e residente in Italia; avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; avere un Isee inferiore a 50mila euro (nucleo familiare) e non aver diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare. L’importo è variabile e tarato sull’Isee del nucleo familiare, da un massimo di 167,5 euro per un Isee fino a 7mila euro a un minimo di 30 euro per un Isee appena al di sotto dei 50mila euro. L’importo è mensile per ciascun figlio. Previsti importi maggiori nel caso di nuclei con tre o più figli o con figli inabili.
La domanda va presentata all’Inps entro il 31 ottobre e in questo caso non si perderanno gli arretrati dal 1° luglio. Se la domanda è presentata dopo questa data il benefico decorrerà dal mese successivo senza alcun arretrato. Anche gli Assegni al nucleo familiare sono stati incrementati dal 1° luglio.