I contributi versati all'estero: come si applica la totalizzazione internazionale
IL QUESITO
L'accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, stipulato il 23/05/73, entrato in vigore l'1/11/78, successivamente modificato dall'Accordo aggiuntivo, stipulato il 17/04/84, entrato in vigore l'1/1/86, trova applicazione anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione (ex Gesione INPDAP)?. M.A.
Innanzitutto vediamo di cosa stiamo parlando. Siamo nel campo delle convenzioni internazionali in materia previdenziale/pensionistica, convenzioni che permettono ai lavoratori, che hanno svolto la loro attività in diverse nazioni, di poter utilizzare tutta la contribuzione versata e accreditata.
Ipotizziamo, infatti, il caso di chi, pur avendo lavorato complessivamente un numero di anni più che sufficiente per il diritto alla pensione, ha, dal punto di vista previdenziale, una posizione fatta da più “spezzoni” di contributi versati anche all’estero, nessuno dei quali, da solo, sufficiente a maturare il requisito contributivo per una pensione autonoma. Così, ad esempio, un lavoratore migrante che abbia lavorato 16 anni in Italia e 4 in Francia, pur potendo far valere un totale di 20 anni di contributi sufficienti, in Italia, per soddisfare il requisito della pensione di vecchiaia, non avrebbe diritto alla pensione né in Francia né in Italia. Per ovviare a questo grave inconveniente e dare una garanzia previdenziale anche a chi, per motivi di lavoro, ha lavorato (o lavorerà) all’estero, l’Italia ha intessuto nel corso degli anni una serie di rapporti e convenzioni internazionali, soprattutto con gli Stati verso i quali i flussi migratori sono stati più intensi. Tra questi, ovviamente, figurano anche tutti i Paesi dell'Ue (ma anche Brasile, Argentina, Australia, Canada, USA ecc.). Le leggi previdenziali non trascurano comunque neppure coloro che hanno prestato lavoro in Paesi non convenzionati: ma questo è un altro discorso.
La normativa internazionale di sicurezza sociale, peraltro assai complessa, introduce negli ordinamenti degli Stati contraenti, le disposizioni di coordinamento necessarie a garantire la tutela assicurativa dei lavoratori migranti sulla base di tre principi fondamentali:
la parità di trattamento: ciascuno Stato riconosce ai cittadini dell’altro Stato, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai propri cittadini;
la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati contraenti ai fini del conseguimento dei requisiti minimi ai fini pensionistici;
l’esportabilità delle prestazioni pensionistiche a carico di uno Stato stipulante nel caso in cui il pensionato risieda nell’altro Stato.
Ogni convenzione prevede particolari tipologie di contributi riconoscibili (totalizzabili), periodi minimi di contribuzione totalizzabili, oppure di prestazioni erogabili. Questo per dire che non esiste una regola assoluta ma che ogni convenzione fa da sé.
Veniamo al quesito della nostra lettrice. Purtroppo la convenzione tra l’Italia e gli USA prevede la possibilità di totalizzazione (utilizzare i contributi italiani ed esteri) per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Assicurazione generale obbligatoria), per l’ENPALS (lavoratori dello spettacolo), per l’ex INPDAI (dirigenti d’azienda industriali), per l’INPGI (giornalisti) e per le forme sostitutive (Fondo trasporti, Elettrici,Fondo volo, Fondo dazio, ecc. ec.) ma non per le forme esclusive tra le quali anche l'ex INPDAP oggi Gestione dei dipendenti pubblici. Pertanto per i lavoratori assicurati con l’INPDAP non risulta possibile chiedere la totalizzazione internazionale con la contribuzione versata negli USA. A onor del vero, nel dicembre 2015 l'allora Ministro degli esteri Gentiloni aveva annunciato una revisione (nel senso di maggiore inclusività) della convenzione, ma ad oggi non risulta ancora approvata. Speriamo nel futuro!