Amministratori: il passaggio di consegne
Il quesito
Sono proprietario di un appartamento in un condominio. L’amministratore è stato revocato e, per il passaggio delle consegne al nuovo amministratore nominato nell’ultima assemblea, pretende un compenso per tale incombenze. E’ giusto?
Lettera firmata
di Carlo Alberto Del Chicca*
Il problema del passaggio di consegne da un amministratore all’altro è piuttosto frequente, e per molto tempo ci si è affidati “alla prassi” e alle sentenze dei giudici per fronteggiare il rifiuto o l’inerzia del vecchio amministratore a tale incombente.
Con la riforma della materia condominiale entrata in vigore nel giugno del 2013, questa problematica è stata risolta dall’art. 1129 comma n. 8 c.c. (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) che recita: ”Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Questa ultima affermazione è relativa ai compensi pattuiti con la sua nomina.
A questo punto vi sono due ipotesi da valutare: la prima è quella in cui all’atto della nomina e accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore, questo ha richiesto un compenso forfettario e/o complessivo e non viene previsto nulla in merito al passaggio di consegne; in questo caso nulla è dovuto.
La seconda è quella in cui l’amministratore ha determinato il suo compenso in modo analitico ed è stata prevista una voce ad hoc per il passaggio delle consegne, in questo caso il compenso gli va pagato in quanto rientra nel normale contratto concluso con il condominio in sede di nomina.
Ben inteso che al di fuori di questa voce specifica l’amministratore non può pretendere nessun’altro compenso rispetto a quello pattuito.
*Avvocato
In collaborazione con Confedilizia