Assegni familiari: la rivoluzione è partita. Tutto quello che bisogna sapere
IL QUESITO
Credo che siano cambiati i termini per presentare la domanda di assegno per il nucleo familiare. E' vero che non può più essere presentata al datore di lavoro, ma solo all’INPS e in in modalità telematica?
S. V.
Pietro Boschi*
Dal 1° aprile 2019, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare è subordinata alla presentazione della domanda esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
1) via internet, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se il lavoratore è in possesso del PIN dispositivo o di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2) attraverso i servizi telematici offerti dagli intermediari individuati dall’Inps.
Sempre dallo scorso 1° aprile è possibile inoltrare le domande per il periodo dal 1/7/2018 al 30/6/2019 e per i mesi pregressi; dal 17/5/2019, data di uscita dei nuovi importi, è possibile rinnovare (o presentare per la prima volta), le domande per gli assegni relativi al periodo dal 1/7/2019 al 30/06/2020. Il lavoratore non riceve alcuna comunicazione se non l’eventuale rigetto della domanda, il cui esito può essere visionato accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione «Consultazione domanda», disponibile nell’area riservata del sito Inps.
Le richieste inoltrate per via telematica sono istruite direttamente dall’Inps che ne definisce il diritto e misura; l’importo dell’assegno è pubblicato in un’apposita sezione del sito Inps, a disposizione del datore di lavoro che provvede al pagamento in busta paga non appena l’istituto rende note le risultanze; non è più possibile per l’azienda istruire autonomamente le pratiche o erogare anticipi, se non espressamente autorizzati e resi disponibili dall’Istituto in forma telematica.
ECCEZIONI
Fanno eccezione alle nuove regole gli operai agricoli a tempo indeterminato che continueranno a presentare la richieste attraverso il modello cartaceo direttamente al proprio datore di lavoro.
IL LAVORATORE AVVISA L’IMPRESA
Dalle prime indicazioni fornite, appare chiaro che non vi sia in capo al datore di lavoro alcun obbligo in merito alla verifica spontanea delle domande presentate dai propri dipendenti; dovranno invece essere i lavoratori interessati, una volta verificato l’esito positivo della richiesta, ad attivarsi affinché il proprio datore di lavoro provveda a consultare il sito Inps per scaricare le basi di calcolo dell’assegno.
VARIAZIONE COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo alla variazione dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, la domanda di variazione per il periodo di interesse.
ASSEGNI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INPS
Nei casi in cui è richiesta l’autorizzazione, il lavoratore deve presentare la domanda attraverso la nuova procedura telematica («autorizzazione ANF»), corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa; in caso di accoglimento, al richiedente non verrà inviato alcun provvedimento di autorizzazione e solo in caso di rigetto sarà inviato al lavoratore il relativo provvedimento.
PAGAMENTO DIRETTO DELL’ASSEGNO
E’ opportuno ricordare che l’assegno nucleo familiare è pagato direttamente dall’Inps ai seguenti lavoratori:
addetti ai servizi domestici e familiari
operai agricoli assunti a tempo determinato
dipendenti di aziende cessate o sospese
dipendenti in cassa integrazione corrisposta direttamente dall’INPS
MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
Il datore di lavoro che non provvede alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione pecuniaria da €. 500 a €. 5000; tali importi aumentano sensibilmente se la violazione si riferisce a più di 5 o 10 lavoratori. Ad oggi, si ritiene inadempiente il datore di lavoro che, avvisato dal proprio dipendente del positivo accoglimento della domanda, non provveda ad erogare l’assegno spettante.
Visti i comprensibili disagi che deriveranno dall’applicazione delle nuove modalità è auspicabile la massima collaborazione di tutti gli attori coinvolti: Inps, patronati, lavoratori, datori di lavoro e consulenti del lavoro.
*Consulente del lavoro
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