Contributi all'estero e pensione: serve una convenzione con l'Italia
IL QUESITO
Ho 58 anni compiuti e 28 anni di contributi maturati a maggio 2014. In seguito, ho lavorato dapprima per 14 mesi all'estero. Da luglio 2015 sono disoccupato. Come posso fare per recuperare il periodo che ho lavorato all'estero, dove i contributi sono stati regolarmente versati? Posso fare domanda di pensionamento, ricorrendo eventualmente ai contributi figurativi?
D.R.
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di Paolo Zani*
Il lavoro svolto all’estero con regolare versamento di contributi è considerato valido per maturare il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata in Italia. Bisogna però verificare se lo stato estero, in cui si è lavorato e versato contribuzione, sia legato da convenzione bilaterale di sicurezza sociale con l’Italia. Sicuramente tra questi stati rientrano quelli dell'Unione Europea, oltre a questi l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, il Quebec, gli Stati Uniti, i paesi dell’ex Jugoslavia, Il principato di Monaco, la Svizzera, il Venezuela, Repubblica di San Marino ed altri. In forza di tali convenzioni , come detto, la contribuzione versata per lavoro svolto nello stato estero è ritenuta valida in Italia per maturare il diritto a pensione così come la contribuzione versata ed accreditata in Italia è valida per le prestazioni fornite dallo stato estero.
DIRITTO E MISURA DELLE PRESTAZIONI
Attenzione però! La contribuzione è utile per il diritto ma non anche per la misura delle prestazioni. Questo vuol dire che se, per ipotesi, si dovesse accedere al pensionamento anticipato in Italia dove sono richiesti, oggi, 42 anni e 10 mesi di contribuzione (per l’uomo) utilizzando cinque anni e 10 mesi di contributi versati in un paese convenzionato e 37 anni di contributi versati in Italia, si avrebbe sicuramente diritto alla pensione anticipata ma il calcolo dell’importo della pensione italiana verrebbe effettuato solo sui 37 anni di contribuzione in Italia. I cinque anni e 10 mesi di contribuzione estera daranno diritto ad una pensione a carico dello stato estero con le regole previdenziali vigenti in quello stato. Il riconoscimento dei periodi esteri avverrà al momento della domanda di pensione. In alcuni casi l’Inps, in prossimità del diritto a pensione, può certificare (domanda di pensione esplorativa) la presenza di contribuzione estera nei paesi in convenzione.
PAESI NON CONVENZIONATI
Se, invece, il lavoro è stato svolto in un Paese non convenzionato
(ad esempio, Nigeria, Senegal, Cina, Egitto ecc. ecc.) l’unica possibilità è quella di chiedere il riscatto oneroso del periodo di lavoro. Per fare questo è necessario produrre una domanda all’Inps corredandola di documentazione redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di riscatto, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto. Come detto il riscatto è oneroso e a carico del richiedente. In questo caso la contribuzione riscattata è utile sia per il diritto che per la misura della pensione.
CON 28 ANNI DI CONTRIBUZIONE
Quanto alla sua ultima domanda se sia possibile fare domanda di pensionamento con «soli» 28 anni di contribuzione aggiungendo eventualmente anche i 14 mesi di contribuzione estera direi proprio di no, in quanto oggi è possibile, in generale, accedere al pensionamento: con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo, con «quota 100» con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Con Ape social servono almeno 63 anni di età ed altri particolari requisiti. Il requisito può essere raggiunto anche mediante versamenti volontari; la contribuzione figurativa è utile ma solo per ben determinati eventi (servizio militare, disoccupazione indennizzata, malattia ecc.ecc.).
* www.tuttoprevidenza.it
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