Previdenza complementare: il ruolo del Fondo di garanzia
IL QUESITO
Sentendo molte versioni sulla possibilità di accedere al fondo di garanzia per la previdenza complementare, vorrei sapere come funziona e chi può accedervi nel caso di omissione dei versamenti da parte del datore di lavoro?
A.A.
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Paolo Zani*
Vediamo di chiarire di cosa stiamo parlando. Analogamente a quanto già avveniva per la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro -Tfr o liquidazione - ( era stato istituito fin dal 1992 con la legge 29 maggio 1982 n° 297 un fondo di garanzia in caso di fallimento aziendale) con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 , n° 80, in attuazione di una direttiva Cee dell’ottobre 1980 che ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, queste garanzie vengono estese anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare nel caso il datore di lavoro non abbia versato al Fondo di previdenza complementare la contribuzione dovuta o la quota del Tfr.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’INTERVENTO DEL FONDO?
I lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Covip o a una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate. Per semplicità, i lavoratori che aderiscono a forme di previdenza complementare attraverso: fondi chiusi o contrattuali (istituiti contrattualmente o da accordi collettivi anche aziendali e riconosciuti dalla Covip); fondi aperti (banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare); Pip. (piani individuali pensionistici di imprese assicurative). In caso di morte del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) alla pensione indiretta, purché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.
COSA GARANTISCE IL FONDO?
Il fondo garantisce il pagamento del contributo dovuto e non versato a carico del datore di lavoro; il contributo del lavoratore nel caso il datore di lavoro lo abbia trattenuto e non versato al Fondo; la quota di Tfr (trattamento fine rapporto di lavoro) che doveva essere conferita al Fondo e non versata dal datore di lavoro.
QUANDO È POSSIBILE FARE INTERVENIRE IL FONDO?
Il Fondo interviene esclusivamente in casi ben identificati, vale a dire: fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in caso di procedura esecutiva (pignoramento ecc. ecc.) da parte del lavoratore. In questo caso serve un accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda di intervento del Fondo di garanzia deve essere presentata alla sede dell'Inps nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza; se avanzata ad una sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. I termini di presentazione della domanda variano a seconda della fattispecie (fallimento, concordato preventivo o altro): i tempi sono chiaramente indicati nella circolare Inps n° 23 del 22 febbraio 2008.
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