Ristrutturazione e sgravi quando si lavora all'estero
IL QUESITO
Lavoro da anni in Belgio e solo dal 2018 percepisco busta paga belga con rispettivo cud. Ho la residenza in Italia e un'abitazione di proprietà che ho ristrutturato con tanto di certificazione e bonifici per i lavori ma facendo il 730 pare che non possa dichiarare in Italia in quanto il cud è interamente belga, di conseguenza non ho possibilità di usufruire di alcun rimborso per ristrutturazione edilizia dallo Stato italiano: ho un'alternativa?
D.A.
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Daniele Rubini*
L’art.2 comma 2 del TUIR prevede che siano residenti in Italia le persone che: «per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile». Le tre condizioni sono tra loro alternative, è quindi sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti, per la maggior parte del periodo di imposta, affinché una persona venga considerata residente in Italia. Inoltre per l’amministrazione finanziaria, per non essere considerati residenti in Italia occorre essere iscritti all’AIRE.
IL TRATTATO
Gli articoli 4 e 15 del trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Belgio individuano gli elementi per stabilire, in caso di doppia residenza, in quale stato debba essere tassato il reddito.
In base a tali articoli se un contribuente è residente in entrambi gli stati contraenti è considerato, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:
ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità);
quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.
Nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare «in virtù di accertamenti di fatto» che rispetta i requisiti individuati dal trattato per tassare i redditi solo nello stato estero non è più condizione indispensabile essere iscritti all’AIRE (risposta interpello n.203 luglio 2019).
IL CASO IN QUESTIONE
Se il lettore ha i requisiti per tassare solo il reddito in Belgio non ha possibilità di detrarre le spese di ristrutturazione se non sul reddito prodotto dal fabbricato, se non soggetto ad IMU. Nel caso in cui fosse invece obbligato a dichiarare i redditi in Italia potrà utilizzare le imposte versate in Belgio a riduzione di quanto dovuto in Italia. Se successivamente a tale operazione dovesse risultare ancora un importo a debito potrà usufruire della detrazione sulla ristrutturazione fino a concorrenza dell’imposta ancora dovuta.
(*Errei commercialisti associati)
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