LA PAROLA ALL'ESPERTO
Gestire l'una tantum per il portiere del condominio
Sono un Amministratore di Condominio. Chiedo come corrispondere al portiere una elargizione una tantum di € 1.000,00 deliberata dall’Assemblea per sostegno economico considerato il tempo di crisi con aumento dei prezzi. Lettera firmata
Risponde l'esperto Giovanni Mazzoli Consulente del Lavoro c/o Confedilizia
La domanda, come formulata, lascia intendere che trattasi di una elargizione concessa unilateralmente dal Condominio.
Secondo la normativa generale, l’importo di 1.000,00 euro in danaro dovrebbe essere assoggettato a contribuzione e ad imposizione fiscale.
L’importo stesso può però essere attratto dalla normativa dei benefit che godono di esenzione contributiva e fiscale ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R.. Tale articolo prevede, al comma 3, che i benefit sono esenti se non superano la soglia annuale di 258,23 euro.
Nel corso del 2022 sono stati molteplici gli interventi che hanno innalzato la soglia di esenzione: il D.L. 21 ha previsto una soglia autonoma e aggiuntiva di esenzione dei buoni carburanti nel limite di 200,00 euro; il D.L. 115, in deroga alla disposizione del T.U.I.R., ha innalzato il limite da 258,23 a 600,00 euro prevedendo l’esenzione entro tale nuovo limite anche delle somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (gas, luce ed acqua); da ultimo il D.L. 176 del 18/11/2022 ha ulteriormente innalzato la soglia di esenzione ad 3.000,00 euro su base annua.
Al portiere potranno pertanto essere riconosciuti 1.000,00 euro in totale esenzione in quanto sotto la nuova soglia di 3.000,00 euro senza alcun costo aggiuntivo per il Condominio e senza necessità di accordo sindacale, nel rispetto delle seguenti regole:
- l’erogazione non può essere in danaro ma solo in natura con buoni di acquisto (esempio tessera di un supermercato come buono spesa); l’erogazione in danaro è prevista solo per il rimborso delle utenze domestiche;
- l’importo di 1.000,00 euro deve essere indicato nel libro unico del lavoro solo a titolo espositivo “fringe benefit” senza alcuna valenza nel calcolo della paga lorda e della paga netta.
Giova osservare che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 35/2022 e dall’art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022, il limite di esenzione deve essere inteso quale soglia al superamento della quale si perderà tutto il beneficio contributivo e fiscale.
Se il benefit fosse di 3.100,00 euro l’intero importo non godrebbe di alcuna esenzione.