LA PAROLA ALL'ESPERTO

«Quota 103»: ecco tutto quello che c'è da sapere

Paolo Zani

Con la nuova norma di quota 103 che porta a 62 anni di età + 41 di contribuzione io maturerei il diritto alla pensione il 20 novembre 2023. Mi conviene? O ci sono penalizzazioni?
Lettera firmata

Risponde l'esperto
Paolo Zani

www.tuttoprevidenza.it

Il nostro lettore fa riferimento alla nuova modalità di accesso al pensionamento anticipato che prevede, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. La cosiddetta “quota 103”. Requisiti richiesti Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata; come al solito è richiesto il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra di accesso che nello specifico è:
· di tre mesi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro “privati”.
· sei mesi per i dipendenti pubblici

Più specificatamente:

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:
· che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
· che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni:
· che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
· che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento.
La nuova normativa pone un tetto massimo al trattamento di pensione erogabile: l’importo di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo. Per il 2023 Il tetto massimo mensile erogabile sarà di 2.818,70 € lordi mensili. Rivalutato annualmente verrà erogato sino al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia, cioè 67 anni. Ergo, se l’importo di pensione lorda è al di sotto di questo limite non ci sono problemi; se, invece, dovesse essere superiore si tratta di valutare la convenienza di anticipare la decorrenza della pensione tenuto conto che nel caso di un lavoratore, in ogni caso, la pensione anticipata scatterebbe, senza alcun requisito anagrafico, alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi senza alcuna decurtazione. Per le lavoratrici il diritto alla pensione anticipata scatta invece con 41 anni e 10 mesi di contribuzione anche in questo caso senza alcun requisito anagrafico.

Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
Il trattamento di pensione conseguito con “quota 103” è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

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