La parola all'esperto

Realizzare un'autorimessa. Ecco come

Sono proprietario di una villetta con area cortilizia circostante sita in zona periferica della città ed ho la necessità di realizzare un locale rimessa all’esterno del fabbricato ed in prossimità del confine con il vicino.
La normativa in vigore cosa prescrive?

Lettera firmata

Risponde l'esperto Stefano Rolli Geometra (Consulente Confedilizia Parma)

Egregio Lettore spero di poter essere esauriente poiché dal quesito non emergono tutte le informazioni necessarie per una risposta più approfondita.
Preliminarmente va detto che le autorimesse, qualora realizzate interamente interrate e con un altezza massima di m 2,60, sono consentite senza vincoli di distanza.
Ciò premesso si ritiene di escludere le strutture leggere di modeste dimensioni e non stabilmente fisse al suolo, quali gazebo e pergolati, definiti di “edilizia libera” che normate dal decreto ministeriale del 25 novembre del 2016 n. 222, risultano individuati e descritti nell’allegato glossario unico.
La disciplina delle autorimesse si ritrova invece nell’art 9.4 comma 5° dell’allegato A1 (disciplina delle altezze e delle distane) delle NTA (norme tecniche di attuazione) dove qualsiasi opera edile di nuova costruzione e pertanto anche la costruzione di una rimessa esterna, prevede che “la distanza degli edifici dai confini di proprietà deve essere minimo di m 5. Tale distanza si applica a pareti finestrate e non finestrate e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio”.
In deroga alla distanza di confine stabilita dalla norma summenzionata l’art. 3-2-59 comma 15 delle NTA sancisce che “ la realizzazione di autorimesse ovvero di parcheggi privati è consentita sul confine di proprietà o comunque ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla destinazione di zona, con altezza massima di m 1,80 fuori terra misurata dalla quota di calpestio della proprietà confinante e l’estradosso di copertura. Ove l’altezza dell’autorimessa è superiore a m 1,80 è necessario l’assenso scritto registrato e trascritto del proprietario confinante”.