La parola all'esperto / casa
Recuperare il sottotetto a fini abitativi? Cosa prevede la normativa
Dopo la nascita del mio secondo figlio avrei necessità di dotarmi di un alloggio più grande. Valutato però il mercato delle compravendite, sto considerando la possibilità di ricavare una camera letto con relativo servizio igienico nell’ampio locale sottotetto posto sopra il mio alloggio ed accessibile tramite scala interna.
La normativa in vigore cosa prescrive?
Lettera firmata
RISPONDE L'ESPERTO: Stefano Rolli (Geometra, consulente Confedilizia Parma)
Egregio Lettore, la domanda da Lei formulata richiede una risposta articolata e complessa, pertanto di seguito indico le linee generali da seguire.
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti risulta normato dalla Legge Regionale n. 11/1998 e s.m. apportate dalla L.R. 5/2014 ed è ammissibile quando i locali risultano esistenti ed iscritti al catasto urbano almeno dal 31/12/2013.
Si devono altresì rispettare i seguenti parametri:
- altezza utile media pari o superiore a ml 2,40 per i locali adibiti ad abitazione (camere, soggiorni e cucine ecc.), ridotta a ml. 2,20 per i Comuni facenti parte delle zone montane, e ml 2,20 per gli accessori e servizi (corridoi, disimpegni, servizi igienici e ripostigli). Preciso che l’altezza utile media è calcolata per la parte di sottotetto la cui altezza superi ml 1,80;
- rapporto illuminante se in falda di tetto, deve essere pari o superiore a 1/16 della superficie pavimentata. Al fine di raggiungere tale rapporto illuminometrico, è consentita l’apertura di nuove finestre, lucernari, abbaini e la realizzazione di terrazzi interni ricavati in falda di tetto (c.d. a tasca);
- requisiti di rendimento energetico secondo la normativa vigente;
- verifica strutturale dei solai esistenti qualora la trasformazione della destinazione d’uso avvenga senza opere. Ove l’intervento preveda l’esecuzione di opere, sarà necessario osservare la normativa tecnica vigente per le costruzioni relativa al miglioramento o all’adeguamento sismico.
Infine preciso che l’intervento di recupero abitativo del sottotetto esistente si configura quale intervento di ristrutturazione edilizia. Conseguentemente il tecnico progettista dovrà depositare in Comune la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) contenente anche il calcolo delle somme da corrispondere all’Ente Pubblico a titolo di contributi di costruzione per l’aumento del carico urbanistico nonchè per la monetizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico.