La parola all'esperto

Assemblea di condominio, quando si può fare da remoto

Abito in un condominio dove siamo in dieci condomini. L’assemblea di una settimana fa si è svolta in modalità telematica; hanno dato il consenso tutti i condomini tranne in tre che abbiamo detto di no. Siamo anche convinti che questa modalità online non sia più concessa perchè è terminata l’emergenza Covid. Siccome noi tre abbiamo molti millesimi vorremmo sapere se si può valutare di cambiare l’amministratore perché non ha accolto la nostra richiesta. Grazie.

Lettera firmata

Risponde l'esperto

Daniela Barigazzi

Avvocato,
Consulente Confedilizia

Prima ancora di rispondere, è opportuno richiamare la normativa in argomento. Lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza è stata dapprima regolata dalla legge n.126/2020 che ha modificato l’art. 66 Disp. Att. c.c.. e successivamente dall’ulteriore intervento legislativo di cui alla legge n.159/2020. La prima legge citata ha aggiunto all’art. 66 soprarichiamato il seguente comma: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso “di tutti i condomini”, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore ed a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Il successivo intervento legislativo ha modificato una parte del comma ed al posto del consenso da parte di “tutti i condomini” ha previsto invece che tale consenso preventivo fosse dato “dalla maggioranza dei condomini”.
Riguardo tale specifica maggioranza, va precisato che il consenso in esame va chiesto ed ottenuto prima della spedizione dell’avviso di convocazione: è pertanto un consenso preventivo; affinché tale consenso sia valido, la maggioranza si calcola - in via del tutto eccezionale e solo per questo specifico caso - in base al solo numero dei condomini. E’ noto infatti che, nell’ambito condominiale, le decisioni assembleari richiedono sempre, per la loro validità, la doppia maggioranza ossia contemporaneamente quella dei millesimi e quella delle teste. Per la validità delle delibere ci sono altri requisiti da rispettare quanto a convocazione dell’assemblea, termini, ordine del giorno, luogo e così via; le relative regole sono contenute negli artt. 1136 c.c. e 66 Disp. Att. c.c. che forniscono precise e tassative disposizioni in merito; vi si rimanda per ragione di spazio.
Infine occorre evidenziare che la normativa sopracitata, pur essendo stata emanata per necessità sanitaria in tempo di pandemia, è definitiva ed è tuttora vigente.
Sulla base di quanto fin qui esposto, è valido il consenso dato allo svolgimento dell’assemblea in via telematica cui si riferisce il lettore. L’amministratore ha agito correttamente in quanto ha rispettato la normativa vigente.