La parola all'esperto
Trasformare l'ufficio in abitazione: cosa prevede la normativa
Sono proprietario di un ufficio con servizio igienico di circa 25 mq posto al piano terreno di un immobile ubicato nel centro storico cittadino. Ho intenzione di convertirne l’uso in abitazione allo scopo di meglio interagire con il mercato locatizio. Chiedo pertanto cosa prevede la normativa in questione e se devo ottenere o meno un permesso dal Comune.
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Stefano Bolli
Geometra, Consulente Confedilizia Parma
Gentile lettore il D.L. 69/2024 convertito nella Legge 105/2024, meglio conosciuta come «Decreto Salva Casa 2024», ha modificato la regolamentazione del cambio di destinazione d’uso rispetto alle previsioni dell’art. 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Poiché l’unità da lei descritta ricade in zona A (centro storico) e che la categoria funzionale attuale (ufficio) risulta identificata con la lettera b) mentre la categoria funzionale finale (residenziale) risulta identificata con la lettera a) nel caso specifico il comma 1-ter così recita «… Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni...». Pertanto risulta possibile mutare la destinazione finale del suo bene immobile ad abitazione. Anche per quanto riguarda la superficie minima d’intervento, l’art 24 del Testo Unico è stato modificato dal «Decreto Salva Casa» e prevede «un regime transitorio di deroga di alcuni dei requisiti minimi igienico sanitari attualmente vigenti». In particolare il comma 5 bis lettera b) ha ridotto la superficie minima abitativa da 28,00 mq a 20,00 mq per un alloggio monostanza comprensivo dei servizi. Infine specifiche normative del Comune di Parma (art. 8 comma 2 della Disciplina Particolareggiata del Centro Storico) prevedono che ove l’unità immobiliare oggetto del cambio della destinazione d’uso a residenza sia priva di accessori (cantine, sottotetti), dovrà essere individuato - anche senza delimitazione muraria - uno spazio interno all’alloggio di almeno 3 mq da aggiungersi alla superficie minima consentita di 20,00 mq, per un totale complessivo abitativo di almeno mq 23,00. Quindi, nel suo caso, poiché non vi è aumento del carico urbanistico, non sono dovuti oneri concessori e neppure deve essere monetizzata la quota parcheggi, ritengo possibile il cambio di destinazione d’uso che intende porre in essere che dovrà comunque essere preceduto dalla presentazione della Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), idoneo provvedimento autorizzativo.