La parola all'esperto

Deleghe e millesimi: limiti e norme per l'assemblea di condominio

Sono proprietaria di un appartamento posto in condominio. Un condòmino si presenta spesso alle assemblee con diverse deleghe. Che limiti di numero ci sono? E se viene superato il limite posso impugnare la delibera condominiale assunta?

Lettera firmata

Risponde l'esperto
Laura Acquistapace
Avvocato Confedilizia Parma

Gentile lettrice, l’art. 67 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie prevede che «Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea designato dai comproprietari interessati».
Quindi se le unità sono più di venti, un singolo delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e più di 200 millesimi (ossia un quinto del totale dei millesimi).
Molte sentenze chiariscono che per applicare il divieto devono essere superati entrambi i presupposti: sia quello del numero di condòmini, sia quello dei millesimi. I due criteri non sono alternativi. Il che significa che se una persona rappresenta più di un quinto dei condomini che però hanno tutti pochi millesimi, tanto da non superare un quinto del totale, questi può raccogliere le deleghe.
Se nel suo condominio vi sono meno di 20 unità immobiliari, sempre l’art 67 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile nulla dice. Si desume quindi che non sussista alcun limite al numero di deleghe.
Nel primo caso e cioè se un condomino supera il numero massimo di deleghe ed i 200 millesimi del valore totale, la votazione dell’assemblea approvata in violazione del numero massimo di deleghe è annullabile. Questo implica che la delibera deve essere impugnata entro 30 giorni dall’assemblea per i presenti astenuti o contrari mentre per gli assenti il termine decorre dalla ricezione del relativo verbale. Una volta decaduto il termine, la delibera non può più essere impugnata ed è valida, efficace ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condòmini.