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Multa ingiusta. E stavolta è Equitalia che deve pagare

25 Marzo 2017, 04:27

Equitalia condannata a rimborsare un automobilista che si era visto recapitare una multa che non gli spettava: dovrà pagare 3000 euro. La vicenda riguarda un parmigiano 45 enne che aveva trovato nella cassetta delle lettere una raccomandata con la notifica di una multa per un'infrazione stradale. Piccolo particolare: alla data della presunta infrazione, lui non poteva essere al volante dal momento che aveva già venduto l'auto.

Convinto delle proprie ragioni, aveva fatto ricorso al giudice di pace che gli aveva dato ragione. A quel punto, ritenendosi vittima di un sopruso, aveva deciso di far ricorso in appello chiedendo i danni: ovvero che Equitalia venisse condannata a risarcirgli le spese sostenute in primo grado e in appello. Ebbene, il ricorso è stato accolto e Equitalia condannata a pagare. Il fatto risale al 2011 quando il ricorrente - assistito dall'avvocato Claudio Defilippi - aveva ricevuto da parte di Equitalia Emilia Nord una cartella esattoriale con la quale gli veniva intimata una somma di denaro. In tale cartella l'Equitalia evidenziava come detto pagamento fosse da ricondurre alla circostanza che al ricorrente erano state elevate delle contravvenzioni al Codice della Strada quale proprietario dell'auto colta in fallo.

Il ricorrente, non riconoscendo le ragioni di tale richieste, in quanto da data anteriore a quella della contravvenzione non risultava più proprietario dell'auto in questione, proponeva ricorso contro la cartella esattoriale presso il competente giudice di pace di Carpi. Quest'ultimo, al termine del procedimento, riconoscendo le ragioni dell'automobilista parmigiano, accoglieva l'opposizione proposta annullando in tutto la cartella esattoriale e compensando le spese del giudizio. Successivamente il ricorrente proponeva appello al tribunale di Modena contro la sentenza del giudice di pace di Carpi chiedendo la condanna di Equitalia al totale pagamento delle spese processuali del primo grado del giudizio.

Il tribunale di Modena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Equitalia a rimborsare le spese processuali di primo grado, nonché quelle del giudizio di appello. Equitalia Emilia Nord rimaneva contumace per entrambi i gradi di giudizio. La spa Equitalia Centro, subentrante a Equitalia Emilia Nord, impugnava per revocazione la sentenza d'appello del Tribunale di Modena, deducendo che la sentenza sarebbe effetto di errore di fatto, per non avere il giudice percepito che l'atto di appello non sarebbe stato regolarmente notificato all'agente della riscossione.

Ma l'automobilista parmigiano si costituiva nel procedimento di revocazione, producendo copia dell'atto d'appello notificato con in calce la relata di notificazione dell'avvocato, nonché copia della ricevuta postale di accettazione della raccomandata e copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria. A quel punto il tribunale di Modena rigettava l'impugnazione per revocazione proposta da Equitalia Centro spa, condannando la stessa a rimborsare al ricorrente le spese sostenute.

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