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Superbonus 110%: come funzionano i controlli fiscali

Superbonus 110%: come funzionano   i controlli fiscali

04 Ottobre 2021, 10:08

L’assemblea del mio condominio ha deliberato di affidare l’incarico a una ditta per la realizzazione del  “capotto termico” sull’edificio condominiale, al fine di poter usufruire della agevolazione fiscale del 110%. L’accordo con l’impresa appaltatrice prevede la cessione del credito con lo strumento dello “sconto in fattura”. La mia preoccupazione è relativa alle possibili conseguenze negative per il condominio nel caso di accertamenti da parte della Agenzia delle Entrate in merito alla procedura di acquisizione e cessione del credito.
Lettera firmata

In materia di controlli circa la regolarità dell’utilizzo della detrazione Irpef 110%, la norma di riferimento è contenuta negli artt 119 e 121 del DL 19/05/2020, n 34. Art 119, comma 5-bis (introdotto con DL 31/05/2021, n77): “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.

Nel caso di rilevanza della irregolarità, “la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità”. Si tratta di una formulazione legislativa tutt’altro che chiara, anche se è evidente il fine di “semplificare” la procedura di accesso al beneficio della detrazione pari al 110%. La norma è di fatto operativa dal luglio 2021 e si dovrà probabilmente attendere i necessari chiarimenti da parte della Agenzia Entrate.

Art 121, commi da quattro a sei: i poteri di controllo da parte della Agenzia Entrate vengono esercitati nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese, quindi effettivi titolari del credito d’imposta, indipendentemente dalla eventuale successiva cessione del credito.

Il fornitore (cessionario del credito con lo strumento dello sconto in fattura) e gli altri eventuali soggetti cessionari (ad esempio, gli istituti bancari) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.
Il principio fondamentale quindi è quello del recupero della agevolazione nei confronti del “primo beneficiario”: nel caso specifico, il codominio (e comunque i soggetti elencati nel comma nove dell’art 119 DL 34/2020).

Il cessionario (nel caso specifico, il fornitore che ha praticato lo “sconto in fattura”) risponde direttamente solo nel caso di “utilizzo irregolare” del credito e anche nel caso di “concorso nella violazione” commessa dal primo beneficiario (comma sesto, art 121).

L’Agenzia delle Entrate, in mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, procede al “recupero dell’imposta corrispondente alla detrazione non spettante” nei confronti del primo beneficiario (nel nostro caso, il condominio) con maggiorazione degli interessi e delle sanzioni. E solo nel caso di “concorso alla violazione” il fornitore cessionario diventa “responsabile in solido” per il recupero, insieme al beneficiario che ha ceduto il credito.
Circa i termini per l’accertamento, il quarto comma art 119 richiama espressamente l’art 43 Dpr 600/1973 (notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale) e l’art 27 del DL 185/2008 (il credito 110%, come noto è utilizzabile, dal cessionario, solo tramite compensazione nel mod F24; ebbene il controllo e l’eventuale contestazione relativa a “indebita compensazione” devono essere effettuati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo).

Si tratta, come sembra facile intuire dalle poche note di cui sopra, di un complesso di norme, come al solito, non chiare, soprattutto in tema di “violazioni rilevanti” (comma 5-bis art 119): si potrebbe ritenere che la decadenza “limitata al singolo intervento” del beneficio 110% non pregiudichi comunque l’accesso alle “ordinarie” detrazioni edilizie (recupero edilizio 50% o eco bonus 65%) in presenza delle necessarie condizioni.

Risponde l'esperto Antonio Russo Consulente Tributario Confedilizia
Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a  esperto@gazzettadiparma.it
 

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