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La parola all'esperto

Gli interventi nelle parti comuni? Questione delicata. Ecco come muoversi

Casa: Gli interventi nelle parti comuni? Questione delicata

08 Ottobre 2022, 17:47

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Abito in un condominio di dieci appartamenti, quattro per piano e due all’ultimo. I pianerottoli sono molto ampi e strutturati in modo tale che, davanti a ciascuna porta d’ingresso, si trova una rientranza che forma una sorta di spazio dedicato solo a quell’appartamento. Mi piacerebbe collocarvi un cancelletto che delimiti, appunto, detto spazio. Potrei farlo?
Lettera firmata

Risponde l'esperto Daniela Barigazzi Avvocato (Consulente Confedilizia Parma)

Occorre verificare se al caso prospettato dal lettore sia applicabile l’art. 1102 c.c.
Le linee interpretative sono fornite da una pronuncia recente della Cassazione (Cass. Civ. II, 14-3-2022 n. 8177 Pres. Carrato) secondo la quale «i limiti posti dall’art.1102 c.c. all’uso della cosa comune non impediscono al singolo condomino d’installare un cancello sul ballatoio comune, al fine di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità, purchè sia garantita agli altri condomini l’ordinaria accessibilità ed il godimento comune della res, circostanza che dev’essere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modo particolare».

C’è stata quindi un’apertura interpretativa a favore del singolo ma occorre evidenziare che si tratta di fattispecie molto delicata da approfondire caso per caso; che occorre inoltre molta prudenza.
Da un lato infatti la nozione di uso comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. non va intesa in termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio; questo, accadrebbe pure laddove non risultasse alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del bene comune.

Dall’altro lato, tuttavia, l’applicazione di tale principio del pari uso dev’essere correlato ad ogni caso specifico al fine di valutare se colui che intende farne un uso più intenso debba comunque comportarsi in modo che gli altri comproprietari non subiscano un possibile aggravamento dell’utilizzazione precedente. Questo, ancorché la fruizione da parte di ciascun comproprietario non debba essere intesa in termini di assoluta parità; l’esercizio di una condotta «più intensa» non dovrà quindi implicare una modalità di utilizzazione del bene comune, da parte degli altri, che possa configurare una possibile loro incomodità che, seppur non intollerabile, non consenta un’agevole utilizzazione del bene.

In caso di controversia, spetterà al condomino che intente fare l’uso più intenso del bene comune, la prova di non aver impedito l’utilizzazione del bene stesso da parte degli altri condomini nonchè l’assenza di ostacoli o di particolari disagi.

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