LA PAROLA ALL'ESPERTO
Il quesito
Sono nato nel novembre 1964 e ho iniziato a lavorare a giugno 1985. Dal 1996 ho un contratto part time di tipo verticale (con due mesi non retribuiti). Secondo il patronato, ai fini dell'anzianità l'Inps non considera i mesi non retribuiti. Ma nella circolare Inps 74 del 4 maggio 2021 vedo una conclusione opposta. E, ad ogni modo, c'è la possibilità di riscattare i periodi relativi ai mesi non retribuiti? Grazie.
Lettera firmata
Fino al 2020, effettivamente, in caso di part-time verticale quello, per intenderci, che prevede periodi di astensione dal lavoro con periodi di prestazione lavorativa soprattutto quando questo avveniva su periodi superiori alla settimana (come nel suo caso, di un paio di mesi), l’INPS non riconosceva la copertura contributiva per i periodi di astensione lavorativa pur in presenza di part-time verticale di durata annuale in quanto la normativa prevedeva almeno una giornata lavorativa per ogni settimana settimana. A seguito di numerose sentenze favorevoli ai lavoratori, la questione è stata felicemente risolta con l’articolo 1 comma 350 della legge n. 322 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021) che, innovando le interpretazioni precedenti, riconosce per intero la copertura contributiva anche nel suo caso specifico. La normativa pone solo due condizioni: la prima, che si tratti di un part-time regolarmente registrato e la seconda, che la retribuzione annua sia sufficiente per la copertura del, cosiddetto, minimale contributivo. Vediamo di cosa si tratta. Per minimale retributivo si intende la retribuzione minima, da prendere a base per il calcolo di contributi previdenziali e assicurativi, che il datore di lavoro deve versare all’INPS in relazione alla prestazione svolta dal dipendente. La legge fissa questo minimale settimanale nella misura del 40% dell’importo della pensione minima. Per l’anno 2023, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 563,74 euro, il minimale retributivo è fissato a 225,50 euro settimanali per un totale annuo di 11.726,00 euro. Cerchiamo di chiarire il concetto con un esempio pratico. Si ipotizzi il caso di un lavoratore a part-time verticale che percepisca nel 2023 una retribuzione effettiva assoggettabile a contribuzione pari a 15.000 euro. In questo caso la copertura annuale delle 52 settimane è garantita in quanto la retribuzione è superiore al minimale di 11.726,00 euro. Viceversa, un lavoratore che nelle stesse condizioni lavorative percepisca una retribuzione, nel 2023, pari a 8.850,00 euro si vedrà riconoscere solo 40 settimane (8.850,00 euro: 225,50 euro = 40 “arrotondate”) in quanto non raggiunge il minimale annuo retributivo.
Nel caso un lavoratore a part-time non riuscisse a coprire l’intero anno ai fini contributivi può rimediare in due modi mediante: Versamenti volontari La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro 12 mesi dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato (Circ. 29 del 23.2.2006).
Se la domanda viene presentata oltre il termine previsto i periodi riferiti al lavoro part-time non possono essere regolarizzati. Il versamento va effettuato nei termini e per gli importi indicati nell’autorizzazione ai versamenti volontari
Riscatto In alternativa ai versamenti volontari è possibile riscattare i periodi “scoperti” ed in questo caso non vi è alcuna scadenza temporale per la richiesta di regolarizzazione.
Sia la domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari va inoltrata alla sede INPS competente per territorio.
Paolo Zani www.tuttoprevidenza.it
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