previdenza
Sono un ex lavoratore del settore pubblico, in pensione da qualche mese. Non ho ancora ricevuto il Tfr, mi hanno detto che occorrerà ancora tempo per ottenerlo. Di recente ho sentito dire che ci sono novità in merito, mi può spiegare se c'é la possibilità di abbreviare i tempi per ricevere l'assegno, almeno in parte?
Lettera firmata
Risponde l'esperto Paolo Zani www.tuttoprevidenza.it
Il differimento del pagamento del Tfs (trattamento fine servizio) o Tfr (trattamento fine rapporto di lavoro) per i pubblici dipendenti è stato disposto dalla legge n° 148 del 2011 e poi ripreso e modificato alla luce della legge Fornero. In pratica di cosa si tratta? La legge ha disposto che per i dipendenti pubblici, e solo per loro, il pagamento del Tfs/Tfr non doveva avvenire nei mesi immediatamente successivi alla cessazione del rapporto di lavoro , come avviene - normalmente - per la totalità dei lavoratori dipendenti, ma doveva essere posticipato a seconda dei singoli casi di 105 giorni o di sei mesi o addirittura di ventiquattro mesi. In linea di massima:
· 105 giorni nel caso di pensione di inabilità o decesso del lavoratore;
· sei mesi in caso di pensione raggiunta per limiti di età o per aver raggiunto la contribuzione massima se maturata entro il 31 dicembre 2011;
· ventiquattro mesi in tutti gli altri casi.
Oltre questo è prevista anche una rateizzazione dell’importo a seconda della sua consistenza. Avverso queste disposizioni così penalizzanti per i pubblici dipendenti sono stati avviati procedimenti giudiziari che hanno portato alla remissione alla Corte costituzionale che recentemente si è espressa nel merito. Con sentenza n° 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra Tfr e Tfs sollevata dal Tar Lazio su ricorso di un Dirigente della Polizia che ha chiesto il riconoscimento del Tfs senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale possa ledere l’art. 36 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione. La Corte però riconosce di non potere «allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo (modalità) delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», aggiungendo poi che il legislatore dovrebbe formulare «una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri». Spetterà al legislatore individuare «i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria». In buona sostanza pur essendosi, favorevolmente, espressa la Corte Costituzionale nulla è cambiato in quanto il Parlamento non ha ancora legiferato in merito.
Ci sono, comunque, due possibilità per chiedere la liquidazione anticipata del Tfs/Tfr:
1. Tramite istituti bancari che hanno aderito alla convenzione . L’elenco è consultabile al link https://www. lavoropubblico.gov.it/
2. Tramite Inps.
Questa opportunità è riservata, però , a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell'Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al Tfr o al Tfs non ancora interamente erogato.
L’iscrizione alla “gestione unitaria delle prestazioni creditizie” è facoltativa per i pensionati mentre è obbligatoria per i dipendenti in servizio. Quindi, in questo caso specifico, bisogna verificare se Lei al momento del pensionamento ha aderito a questa gestione Inps. In entrambi i casi sull’anticipazione Tfs/Tfr è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.
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