MUTUI E FINANZIAMENTI
Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. A ricordarlo è Confconsumatori sulla base della sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023) che ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato». I debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono dunque avere diritto a un rimborso. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Il rimborso non riguarda solo le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).
Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e al tasso dei Bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.
Bisogna però ricordare che la prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato - ad esempio al 31 gennaio 2014 - è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.
Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, consiglia per il momento, ai cittadini interessati, di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».
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