IL CASO
In via XXII Luglio si rischiano incontri ravvicinati del terzo tipo. Almeno stando a un documento di un funzionario del Comune.
Il dirigente, nelle note prodotte per un ricorso al Giudice di Pace di una signora multata per essere transitata sotto i varchi elettronici, ha tirato in ballo con malcelata ironia la visione di «dischi volanti» e «apparizioni extrasensoriali» nel replicare all'accusa dell'assenza di una adeguata cartellonistica all'ingresso del varco.
La nota al Giudice di Pace
Nel sottolineare la piena visibilità e il corretto funzionamento del pannello a messaggio variabile, posizionato prima del varco all'ingresso nella Ztl, il funzionario evidenzia che «il pannello, trovandosi a poche decine di metri di distanza dalla segnaletica presente (sia la presegnalazione – che riporta gli orari di vigenza – sia la segnaletica presente all'accesso della Ztl) fornisce un'informazione esauriente, completa, immediatamente percepibile e comprensibile salvo che non si voglia prestare attenzione ai dischi volanti o ad apparizioni extrasensoriali tali da poter indurre in confusione l'automobilista che circola in quel breve tratto di strada».
Considerando il fatto che il Giudice di Pace ha accolto il ricorso della donna (una commercialista di Sorbolo), annullando la sanzione, il dubbio sorge: il giudice avrà valutato il rischio reale di incontrare dischi volanti, oppure avrà considerato poco ortodosse le riflessioni del funzionario?
«Deduzioni singolari»
In attesa della pubblicazione delle motivazioni del Giudice di Pace, l'avvocato Simona Fedele, difensore della signora multata, ha pochi dubbi a riguardo: «Mai prima d'ora avevo letto deduzioni dal contenuto così singolare negli atti di causa, quanto più se redatti dalla Pubblica Amministrazione. Il Giudice infatti, tenendo conto del comportamento tenuto dalla controparte, ha accolto il ricorso, annullando il verbale di contravvenzione».
«Grande amarezza»
Secondo il legale inoltre, sarebbero stati violati i principi di imparzialità che dovrebbero caratterizzare la Pa. «Viene spontaneo chiedersi – prosegue -, è questo il comportamento leale, corretto e conforme ai principi fondamentali di ordine generale, che dovrebbe contraddistinguere la condotta di un dipendente pubblico?». «L'amarezza - prosegue - e la delusione determinati da singolari considerazioni espresse dalla controparte, sono prevalse sulla soddisfazione dell'accoglimento del ricorso».
La vicenda
Per comprendere pienamente quanto accaduto, è necessario ripercorrere i fatti.
La commercialista sorbolese transita sotto il varco di via XXII Luglio il 2 luglio 2022. A suo dire, quel giorno e a quell'ora, il pannello indica la dicitura «Ztl non attiva» e «Ztl opened» e quindi, transita certa di non incorrere in alcuna sanzione. Un mese dopo, il 10 agosto, le arriva una notifica della contravvenzione ricevuta, per essere transitata sotto il varco elettronico di via XXII Luglio. A quel punto la signora decide di fare ricorso, contestando anche l'assenza di adeguata cartellonistica verticale nelle vicinanze di quella digitale, ma la Prefettura rigetta la sua opposizione.
La donna sceglie allora di fare ricorso al Giudice di Pace. Nella prima udienza, i documenti prodotti dalla signora multata e dalla Prefettura sono incogruenti e così il Giudice dispone l'ascolto dell'addetto preposto al controllo della Ztl, rinviando l'udienza.
Pochi giorni prima dell'udienza un funzionario del Comune deposita delle note in cui comunica al Giudice che il teste non sarebbe stato presente all'udienza (perché in congedo ordinario) e precisando che «la convocazione come teste, della suddetta agente accertatore nulla avrebbe da aggiungere a quanto già chiaramente spiegato in sede di ricorso al Prefetto».
Vengono quindi definite «pretestuose e infondate» le affermazioni della signora che ha fatto ricorso perché «nessuna anomalia di funzionamento viene avanzata da controparte», senza però allegare documentazioni che dimostrino il corretto funzionamento del pannello nella giornata in cui è stata sanzionata la donna.
L'agente accertatore, secondo il funzionario, non avrebbe nulla da precisare «poiché nulla vi è di più chiaro che l'alternarsi, nelle fasce orarie di vigenza o meno del transito in Ztl, della relativa informazione».
Il funzionario sottolinea quindi la presenza di una corretta e ben visibile segnaletica «salvo che non si voglia prestare attenzione ai dischi volanti o ad apparizioni extrasensoriali», precisando infine che «non risulta che vi siano stati altri automobilisti che abbiano presentato ricorso obiettando l'equivocità di siffatte indicazioni, peraltro conformi alle linee guida del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 28 giugno 2019».
Luca Molinari
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