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SICUREZZA IDRAULICA

Quei cavilli e norme cervellotiche che bloccano la pulizia dei canali

Quei cavilli e norme cervellotiche che bloccano la pulizia dei canali

11 Ottobre 2024, 03:01

Pulire i canali sta diventando una vera e propria missione impossibile.

Colpa dei mille cavilli e delle norme cervellotiche che governano la materia, con cui devono fare i conti quotidianamente gli enti e le imprese che si occupano delle manutenzioni dei canali.

Tante complicazioni

Poter sgombrare i canali dalla vegetazione e preservarli dall'azione di scavo di animali fossori come le nutrie, è fondamentale per far defluire l'acqua e non rompere le arginature, soprattutto in caso di piene e di alluvioni. Anziché agevolare le azioni per garantire la sicurezza idraulica, molte norme sembrano invece pensate soltanto per complicare l'attività degli addetti ai lavori.

I principi generali delle norme, dettati per tutelare l'ambiente, sono certamente condivisibili, ma la serie di limitazioni e divieti stabiliti sia a livello europeo che regionale, appaiono cervellotici e difficilmente applicabili nella pratica, se non a scapito della sicurezza idraulica.

Gli esempi concreti

Gli esempi non mancano: nella direttiva regionale sulle procedure della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) vengono posti una serie di paletti sugli interventi «di taglio della vegetazione arborea, viva o morta, presente lungo i canali artificiali di qualsiasi larghezza del fondo».

Tagli, periodi e percentuali

In primis, deve essere tecnicamente motivato dall'Autorità idraulica, non può essere effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, deve interessare «al massimo il trenta per cento della biomassa (taglio selettivo) presente nelle sponde, nelle golene e all'interno delle casse d'espansione o di laminazione e interessi, in particolare, le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili». Non solo.

I tagli devono riguardare «una sola sponda (taglio a sponde alterne) e l'intero alveo» e devono essere effettuati una sola volta all'anno. «Il successivo intervento - si legge ancora - sulla stessa superficie potrà essere effettuato dopo un periodo di cinque anni dal precedente intervento di taglio, nei canali con larghezza del fondo maggiore di cinque metri e dopo tre anni dal precedente, nei canali con larghezza di fondo minore di cinque metri».

Raccolta di legname

Quanto alla raccolta di legname presente nei corsi d'acqua e finalizzato a garantire la sicurezza idraulica del territorio, deve limitarsi «al prelievo di legname già sradicato in quanto non è ammesso il taglio e l'asportazione di piante vive, seppure deperienti, morte, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, qualora in piedi o ancora radicate».

Manutenzioni nei parchi

Le procedure si complicano ulteriormente nel caso in cui le manutenzioni dei canali debbano essere effettuate all'interno di una serie parchi elencati nella direttiva, tra cui alcuni del nostro territorio. In questo caso infatti, i tagli selettivi sono previsti anche per i canali meno profondi e devono essere effettuati secondo un preciso calendario stabilito dall'ente di gestione del parco.

La speranza degli enti e delle imprese coinvolte nelle attività di manutenzione è che le normative possano essere semplificate al più presto, per facilitare gli interventi e garantire la massima sicurezza idraulica su tutto il territorio.

r.c.

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