Una nuova convivenza non comporta di per sè la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, tuttavia la scelta di avviare un nuovo percorso di vita non è irrilevante: la conseguenza è che l’ex coniuge non può più pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma ha diritto alla liquidazione della componente compensativa che verrà quantificata tenendo conto di diversi parametri, come la durata del matrimonio, il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e la perdita di chance professionali. Lo hanno deciso le Sezioni unite della Cassazione.
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