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Che fare in caso di indebitamento pensionistico

Che fare in caso di indebitamento pensionistico

di Paolo Zani

08 Dicembre 2020, 10:19

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IL QUESITO
L'Inps ha diritto di prelevare dalla pensione di reversibilità di mia madre 150 euro   su 600 perché si è accorta dopo 18 anni che la definitiva non era mai stata calcolata e... ha  deciso che deve restituire circa 13mila euro. Mio padre lavorava come civile in aeronautica militare (ex Inpdap) ed è deceduto prima di andare in pensione nel 2001. Abbiamo fatto ricorso amministrativo tramite un avvocato e l'Inps ha risposto negativamente. Ora l avvocato chiede 1000 euro per la causa. Ha senso farla? Lettera firmata   

Siamo nel campo degli indebiti pensionistici vale a dire il caso in cui l’ente pagatore delle prestazioni pensionistiche ha erogato importi di pensione superiori al dovuto. E’ una materia ampiamente sviscerata sia dall’INPS che da sentenze di vari tribunali e a tutti i  livelli. Una delle ultime circolari dell’INPS, in proposito, è la n° 47 del 16 marzo 2018 che riassume tutte le fattispecie e di cui riporterò ampi stralci. In premessa bisogna stabilire se l’errata liquidazione della prestazione pensionistica sia avvenuta per effetto di comportamenti dolosi da parte del titolare della pensione; per comportamenti dolosi si intendono: mancata comunicazione di dati che possono incidere sulla determinazione dell’importo, mancata o errata comunicazione dei redditi, ecc.ecc.Ma non penso, vista la fattispecie (pensione di reversibilità) che sia il caso in questione. L’Inps nella circolare citata afferma: "In particolare, l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro". 
Al di là del “burocratese”, vuol dire  che se l’errore è in capo all’Ente di appartenenza è quest’ultimo che deve risponderne.
Varie sentenze della Corte dei conti affermano che “sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria”,  che sta a significare, a mio avviso, che l’ente erogatore ha dei tempi ben precisi per procedere all’eventuale recupero. Recita la circolare INPS: "In definitiva, l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione".
"Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 - che non fissa alcun limite temporale per l’eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti - non può trovare applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto ai perentori termini procedimentali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra la formazione dell’indebito e la richiesta di restituzione dell’Ente previdenziale”.
Diciotto anni mi sembrano troppi e al di là di qualsiasi ragionevolezza. A questo punto cosa fare?
    1. In prima battuta chiedere il ricalcolo dell’indebito per intervenuta prescrizione decennale: le somme indebite sono eventualmente recuperabili solo per il decennio antecedente alla comunicazione; la prescrizione va eccepita (richiesta), l’INPS non la applica d’ufficio.
    2. L’INPS deve garantire, al netto della trattenuta, sull’importo complessivo della pensione  almeno il trattamento minimo (515,07 euro) mensile…ergo…chiedere l’eventuale  ricalcolo delle rate. 
    3. Personalmente, visto quanto detto più sopra, ricorrerei alla Magistratura competente.

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