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Il quesito
In un condominio alcuni appartamenti erano collegati al contatore elettrico condominiale e lo utilizzavano per l’utenza privata fin dall'inizio abitazione. Chi è responsabile? Che risarcimento danni è legittimo?
A.E.
Gentile lettore, in misura dei rispettivi millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), tutti i proprietari debbono contribuire alle spese condominiali, comprese quelle legate al consumo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti e per l’illuminazione degli spazi comuni. Nel caso in esame, per effetto dell’omessa attivazione di alcune utenze, distinte da quella condominiale, i consumi di taluni condòmini hanno continuato ad essere conteggiati e addebitati nella bolletta comune.
A tale proposito, anche a voler escludere il dolo, la condotta di quei condòmini si rivelerebbe, cionondimeno, gravemente colposa e, pertanto, sussisterebbe la loro responsabilità per il danno patrimoniale arrecato al condominio. Sulla base di quanto riferisce la lettrice, si profilerebbe inoltre la responsabilità concorrente dell’amministratore condominiale, il quale avrebbe dovuto gestire i servizi comuni con la diligenza del mandatario. Il danno può essere calcolato operando la differenza dei costi sostenuti per il pagamento della luce condominiale prima e dopo il distacco degli allacci privati oltre ad eventuali spese accessorie.
Laura Acquistapace
Avvocato, Confedilizia Parma
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