IL QUESITO
Sono proprietario di un appartamento nella Riviera Adriatica. Più volte ho chiesto all’amministratore di fornirci documentazione riguardante la formazione continua; finora però non ho ricevuto risposte soddisfacenti. Come posso fare?
B.F.
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Daniela Barigazzi*
Per rispondere al lettore, occorre prendere le mosse dell’art. 71 bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile che elenca dettagliatamente i requisiti per poter svolgere l’incarico di amministratore di Condominio; tra questi, alla lettera g), è specificamente statuito che possono svolgerlo coloro che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Il D.M. 140 del 13 agosto 2014 ne ha stabilito la durata (72 ore per l’iniziale e 15 ore annuali per il periodico), i requisiti del corpo docente e del responsabile scientifico. E’ possibile anche svolgerli in via telematica.
L’obbligo è iniziato dal 9 ottobre 2014 e la cadenza annuale della formazione periodica va dal 9 ottobre all’8 ottobre di ogni anno.
LA SENTENZA
L’importanza di tale formazione già si desume dal tenore del citato art. 71 bis ma è stata anche confermata dalla Giurisprudenza finora formatasi; una pronuncia di merito ha infatti sancito che non aver frequentato oppure non aver superato un corso di formazione periodica comporta la nullità della delibera di nomina (Trib. Padova 24 marzo 2017 n. 818).
L’amministratore di condominio avrebbe pertanto il dovere, all’atto della nomina o del rinnovo dell’incarico, di attestare documentalmente di aver adempiuto regolarmente e continuativamente all’obbligo della formazione.
Il certificato che attesta la partecipazione al corso vale solamente per l’anno successivo; proprio per tale motivo non è possibile recuperare eventuali annualità «perdute».
Nella sentenza sopra richiamata è scritto che: «Nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 all’8 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi; seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo. E’ pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla».
Appurato questo, come fare per verificarne il regolare svolgimento da parte dell’amministratore in carica?
Si potrebbe chiedere di allegare al verbale assembleare di nomina, o di rinnovo dell’incarico, copia del certificato di attestazione di frequenza al corso di formazione periodica, verificando che sia stato rilasciato da organismo accreditato dotato dei requisiti del già citato D.M. 140/14.
*Avvocato
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