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Tirocini, l'indennità è di almeno 450 euro

Tirocini, l'indennità   è di almeno 450 euro

19 Ottobre 2019, 08:01

La Regione Emilia Romagna ha introdotto importanti  novità in materia. La durata massima del rapporto di lavoro ora è di 6 mesi 
 

IL QUESITO
Vorrei sapere se ci sono novità per quanto riguarda i tirocini formativi extracurriculari. Vorrei accedere, ma non conosco le modalità  che regolano questo istituto. In particolare a quando ammonta un eventuale indennità mensile.
G.Al. 

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di Pietro Boschi*

A distanza di sei anni anni dalle precedenti modifiche,  la Regione Emilia Romagna  aggiorna con effetto dal 1° luglio 2019 la normativa di propria competenza sui tirocini formativi di natura extracurricolare, introducendo alcune importanti novità. Il quesito del lettore ci offre lo spunto per effettuare una ricognizione sull’istituto, ritenuto come il più efficace per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E’ necessario premettere che la normativa in questione si applica eslcusivamente ai rapporti intrattenuti sul nostro territorio regionale, essendo materia di emanazione delle singole Amministrazioni regionali e dunque differenziata da regione a regione. Il Tirocinio formativo può essere  definito come una misura di politica attiva per creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante per acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo; pur non vincolando l’azienda ospitante a trasformarlo in un rapporto di lavoro è auspicabile che l’effetto che produca sia proprio quello. 
COME FUNZIONA
Il tirocinio formativo si realizza mediante un accordo tra soggetto ospitante (azienda pubblica o privata), soggetto proponente (Agenzia regionale per l’impiego, enti accreditati per la formazione ed ai servizi al lavoro, etc.) e il tirocinante. Possono essere ospitati, nel rispetto di quote di contingentamento: un solo tirocinante nelle unità operative con un numero di dipendenti da 0 a 5; due tirocinanti contemporaneamente nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20; un numero non superiore al 10% della forza lavoro nelle unità operative che impiegano 21 o più dipendenti. Elemento di novità importante è rappresentato dalla durata massima del tirocinio, ora prevista in 6 mesi massimi.  La durata minima del tirocinio è stabilita in due mesi, riducibili ad uno nelle attività stagionali. Di particolare rilievo è la disposizione premiale introdotta dalla nuova normativa che consente di attivare (con decorrenza 1° luglio 2021) in eccesso oltre alla quota contingentata, per ogni tirocinio ospitato e trasformato in rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi, un ulteriore tirocinio, sino ad un massimo di 4. Per contro è prevista l’inibizione alla stipula di accordi di tirocinio per le aziende che nei 12 mesi precedenti hanno provveduto, nell’ambito di attività equivalenti a quelli previsti dal progetto formativo, ad effettuare licenziamenti: per giustificato motivo oggettivo; collettivi; per superamento del periodo di comporto;  per mancato superamento del periodo di prova; per fine appalto;  di rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti come lavoratore subordinato o con qualsiasi altra forma contrattuale, ad eccezione di prestazioni accessorie purché non superiori a 30 giorni. Il soggetto ospitante inoltre, non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo soggetto, fatta salva la possibilità di effettuare proroghe pur nel rispetto della durata massima stabilita. Al tirocinante è dovuta da parte del soggetto ospitante un’indennità non inferiore a 450 euro mensili, laddove la partecipazione alle attività sia almeno il 70% su base mensile; l’indennità non è invece dovuta a coloro che percepiscono forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro. 
* Consulente del Lavoro
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