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Un cancello per uso personale? Si può, pagando tutte le spese

Un cancello per uso personale? Si può, pagando tutte le spese

di Carlo Alberto Del Chicca

19 Dicembre 2019, 06:58

L'esperto risponde: parliamo ancora di casa e approfondiamo il tema del diritto di modifiche in ambito condominiale. Ecco cosa è possibile fare

il quesito
E' possibile aprire un cancelletto nella recinzione condominiale confinante con il giardino di mia proprietà esclusiva?

T.E.


La sistemazione di un cancello in prossimità della recinzione perimetrale condominiale, per un uso esclusivo del proprietario del giardino, non produce alcun pregiudizio sia pratico che di diritto agli altri condomini.
In relazione alle spese di installazione, proprio perché vi è un’utilità solo per il singolo che lo potrà utilizzare senza limitazioni e per una maggior comodità in genere, dovranno essere sostenute interamente dal medesimo.
LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha stabilito che si possa intervenire non solo nella recinzione/ringhiera ma addirittura in un muro comune: «in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, e senza che tale uso più intenso sconfini nell'esercizio di una vera e propria servitù. Pertanto, l'installazione, nel muro di confine comune, di un meccanismo fotocellulare per l'apertura automatica del cancello inserito nel muro, non sporgente all'interno del fondo prospiciente il lato opposto del muro stesso, non viola l'articolo 1102 del codice civile, trattandosi di utilizzo più intenso della cosa comune, secondo la sua naturale destinazione (delimitazione perimetrale e protezione/isolamento dell'esterno delle proprietà), che ne consente il pari uso» (Cassazione civile sez. II, 21/10/2009 n.22341).
LO «STILE»
Ben inteso che il cancelletto dovrà rispecchiare la recinzione esistente e non alterare lo «stile» della stessa.
Il diritto di questa modifica non esclude che, per  evitare contrasti con gli altri condomini, sia portata a conoscenza di tutti tramite l’amministratore.
Carlo Alberto Del Chicca
Avvocato

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