Facciamo chiarezza sul tema che riguarda anche quella indiretta, cioè quando il «dante causa» non era ancora titolare dell'assegno
IL QUESITO
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite separato? E più in generale, chi ne ha diritto e in che termini? Finora ho raccolto pareri discordanti.
A.S.
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di Paolo Zani*
La risposta alla prima domanda è semplice: al coniuge superstite separato legalmente spetta la pensione di reversibilità in quanto la separazione non annulla, giuridicamente, il vincolo matrimoniale. Solo una sentenza di divorzio dichiara nullo definitivamente il matrimonio. Ma veniamo alla sua seconda domanda alla quale risponderò schematicamente per problemi di spazio. La pensione di reversibilità o indiretta, si parla di reversibilità quando il «dante causa» (= il deceduto) era pensionato e, di pensione indiretta, nel caso non fosse ancora titolare di pensione ma avesse il diritto contributivo alla pensione di vecchiaia o di invalidità, spetta rispettivamente:
1) al coniuge;
2) al coniuge separato a condizione che il «dante causa» fosse iscritto all’ente previdenziale che dovrà erogare la pensione di reversibilità prima della separazione legale;
3) al coniuge divorziato purché sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato e che il «dante causa» fosse iscritto all’ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Se il coniuge deceduto si era risposato, la pensione di reversibilità spetta sia al vedovo/a che al coniuge divorziato: in questo caso la quota spettante viene stabilità dall’autorità giudiziaria;
4) al componente superstite, non si può parlare di coniuge, nel caso di unione civile. Norma introdotta, a decorrere dal 5 giugno 2016, dalla legge del 20 maggio 2016, n. 76;
5) Ai figli ed equiparati che alla data di decesso del «dante causa» non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito se non nel caso da questo derivi un reddito modesto e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata legale del corso di laurea, ma non oltre al ventiseiesimo anno di età, in caso di frequenza dell'università.
La pensione di reversibilità spetta anche ai: genitori che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. Fratelli/sorelle non coniugati che siano inabili e a carico del deceduto. La misura della pensione varia a seconda della tipologia del titolare; l’importo è calcolato in percentuale su quanto spettava al «dante causa». Al coniuge superstite senza figli spetta il 60%; Coniuge + 1 figlio spetta l’80%; Coniuge con due o più figli spetta il 100%; Un figlio senza genitore superstite spetta il 70%; Due figli senza genitore spetta l’80% e il 100% in caso di tre figli; Fratello/sorella o genitore spetta il 15%. E così via per le varie tipologie. La pensione di reversibilità è cumulabile, entro limiti stabiliti dalla legge, con altri redditi; se si superano i limiti fissati, a seconda dei casi, l’importo in pagamento di pensione subisce una diminuzione del 25, 40 o 50%: In caso di passaggio a nuove nozze si perde il diritto alla pensione e vengono liquidate «una tantum» 26 mensilità della pensione in pagamento al momento del nuovo matrimonio.
(*) www.tuttoprevidenza.it
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