L'ESPERTO
IL QUESITO
Sono un amministratore di condominio di nuova nomina e mi capita di avere delle difficoltà a recuperare la documentazione inerente il condominio, da parte del precedente amministratore. Chiedo spiegazioni per il recupero.
Lettera firmata
Cessato il rapporto, l’amministratore uscente ha il dovere di consegnare tutto quanto in suo possesso sia che riguardi il condominio sia che riguardi i singoli condomini.
L'obbligo di consegna della documentazione, oggi è previsto espressamente dagli artt.1129 comma 8 e dall'art.130 bis c.c., in seguito alla riforma del condominio di cui alla Legge n. 220/2012. Tale obbligo era comunque previsto anche prima della riforma, sebbene non espressamente previsto dalle norme relative alla comunione e condominio, ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, previsto dall’art. 1713 c.c., dove il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
In sostanza esiste un vero e proprio dovere di collaborazione con il nuovo amministratore, in adempimento ad un obbligo di legge ed al dovere di correttezza e diligenza, collaborando lealmente con il nuovo amministratore di condominio.
Il ritardo nel passaggio di consegne previsto a suo carico rende difficile, se non estremamente gravosa, la gestione della cosa comune, esponendo il condominio a potenziali rilevanti danni (si pensi alle fattura dei fornitori, alle scadenze fiscali, al pagamento dei modelli F24, ecc. ecc.).
Con l’ordinanza n. 40134 del 15/12/2021, la Cassazione ha specificato che è onere del nuovo amministratore indicare in modo puntuale i documenti che chiede in consegna, necessari per l’esercizio della gestione del condominio, mentre spetta al precedente amministratore eccepire, eventualmente, l’estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti carico dell’amministratore, o di provare le ragioni che ostacolano o impediscono la consegna della documentazione richiesta.
In conseguenza della precisazione fornita da questa ordinanza, è bene che l’amministratore entrante faccia richiesta precisa dell’elenco dei documenti di cui ha necessità per la ricostruzione dei rapporti con gli altri condomini e con i terzi e, in caso di negazione senza giustificato motivo o non soddisfatto della consegna parziale dei documenti, potrà adire la via giudiziaria per vedere soddisfatte le ragioni del condominio.
Risponde l'esperto
Carlo A. Del Chicca
Avvocato (Consulente Confedilizia Parma)
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