La parola all'esperto
Le spese di un guasto a un solo condòmino non si suddividono
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IL QUESITO
Abito in un appartamento posto all’interno di un complesso residenziale formato da villette bifamiliari e piccoli condomìni. Un condòmino che risiede in una bifamiliare non riceveva più il segnale telefonico che arriva a tutti singolarmente tramite cavi che si dipartono da una colonnina posta sul confine. Sono state effettuate ricerche, trovato il guasto e riparato il tutto ma la spesa è rilevante. Come va suddivisa? Paga solo il proprietario o tutto il condomìnio? Preciso che ogni unità abitativa ha un suo cavo e che a metà del percorso dalla centralina all’abitazione c’è un pozzetto di ispezione.
Lettera firmata
Egregio lettore riassumo la sua domanda. Sul confine del lotto ove è posto il complesso residenziale, insiste una colonnina di proprietà di una azienda di telefonia dalla quale si dipartono singoli ed individuali cavi di collegamento che entrano nelle singole ed esclusive unità abitative e che, prima delle abitazioni, è presente un pozzetto di sola ispezione.
In particolare, mi si chiede se nel caso di specie si debba applicare o meno l’art. 1117 cod. civ.
Quest’ultimo articolo, sotto la rubrica “Parti comuni dell’edificio” dopo aver affermato che “ Sono soggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio…”, al n.3 precisa: “… gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale…”.
Ne deriva che detto “punto di diramazione” costituisce il limite fino al quale arriva la proprietà condominiale, oltre il quale la relativa titolarità deve essere attribuita a un soggetto diverso dall’insieme complessivo dei partecipanti al condominio.
Da quanto arguisco, anche attraverso l’indagine effettuata è emerso che il cavo ammalorato “esce” dalla centralina ed “entra” nell’abitazione del condòmino. Il pozzetto di ispezione, a mio parere non può essere considerato un punto di diramazione.
Conseguentemente al di là delle prescrizioni di cui all’art. 1117 c.c. n.3, nel caso di specie non si può addebitare la spesa al condomìnio.
In questo senso numerosa giurisprudenza della S.C. ha ribadito un principio consolidato in tema di beni condominiali, ove il titolo non disponga espressamente in ordine alla proprietà comune o individuale del bene. In particolare ha precisato che “…quando il bene, anche se rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1117 c.c., per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali serva in modo esclusivo al godimento di una parte dell’edificio in condominio, la quale formi oggetto di autonomo diritto di proprietà, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condòmini, giacchè la destinazione particolare vince la presunzione legale di comunione, alla stessa stregua di un titolo contrario…”.
Alla luce di quanto predetto, ritengo che la spesa per la ricerca del guasto e la riparazione debbano essere sostenute solo dal condòmino titolare, proprietario ed utilizzatore esclusivo del cavo.
Risponde l'esperto
Laura Acquistapace
Avvocato (Consulente
Confedilizia Parma)
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