LA PAROLA ALL'ESPERTO
Ho letto che recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della imposta Imu sulla abitazione abitata da uno dei coniugi, nel caso di residenze separate. Visto che nel passato è stata pagata l’imposta (volontariamente o su richiesta dei comuni) si chiede se davvero sia possibile chiedere il rimborso e con quali modalità.
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Antonio Russo
Consulente tributario (Confedilizia Parma)
Breve cronistoria, a titolo di premessa.
- Il testo originario della norma introduttiva dell’IMU (DLgs 14/3/2011, n 23, art 8 poi ripreso nel DL 6/12/2011, n 201 art 13) definiva l’abitazione principale come “l’immobile .., nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; come è evidente, non vi è alcun riferimento al “nucleo familiare”;
- solo con la Legge 26/4/2012, n 44 è stata modificata la definizione di “abitazione principale” con effetto dal 29 aprile 2012: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; viene introdotto l’elemento “nucleo familiare” da affiancarsi al “possessore” (vedi la congiunzione “e”);veniva inoltre stabilito che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale….. si applicano ad un solo immobile”;
- con Legge 27/12/2013, n 147 (Legge di Bilancio 2014) è stata reintrodotta, in via definitiva, l’esenzione da IMU per la “abitazione principale”; quindi, nel caso di residenze diverse, ma nello stesso comune, esenzione Imu solo per una abitazione; restava “aperto”il problema del trattamento da applicare nel caso di diverse residenze in differenti comuni!
- infine, con DL 21/10/2021, n 146 (di integrazione della “nuova” normativa IMU) con effetto dal 21 dicembre 2021, l’esenzione per l’abitazione principale può essere utilizzata, nel caso di residenze anche in diversi comuni, per una unità immobiliare “a scelta” dei coniugi.
Il problema non era tuttavia risolto: nonostante una relativa “apertura” da parte della Agenzia Entrate (Circolare 18/5/2012, n 3/DF) la più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) ha sempre negato l’agevolazione IMU nel caso di differenti residenze da parte dei coniugi, interpretando alla lettera (e, a mio parere, correttamente) la definizione normativa di “abitazione principale” come unica dimora e residenza del possessore e, congiuntamente, del nucleo familiare.
A questo punto è intervenuta la Corte costituzionale (chiamata in causa dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli). Con Sentenza n. 209 del 13/10/2022, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima (in relazione agli articoli 3, 31 e 52 della Costituzione) la norma che definisce “abitazione principale” l’unità abitata congiuntamente dal possessore e dal nucleo familiare. Quindi l’agevolazione IMU (cioè l’esenzione da imposta) spetta al possessore dell’abitazione che vi ha stabilito la dimora abituale, indipendentemente dalla coabitazione con gli altri componenti il nucleo familiare.
Di fatto, si è tornati alla prima definizione di “abitazione principale”: quella vista sopra, contenuta nel testo originario del DL 201/2011, art 13.
Attenzione. Come rileva la stessa Corte, per usufruire della esenzione IMU è necessario dimostrare l’effettivo utilizzo della abitazione (per evitare di rendere esenti le cd “seconde case”, di fatto utilizzate per periodi limitati). A questo fine, può essere necessario dimostrare ad esempio, l’esistenza di contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e l’effettivo consumo delle utenze.
Come conseguenza diretta della sentenza della Corte, per i versamenti eventualmente eseguiti nel passato, in forza di norme dichiarate poi costituzionalmente illegittime, sorge il diritto al rimborso.
Il termine per richiedere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta è di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n 296, art 1 comma 164). Quindi, considerando le normali scadenze per i versamenti Imu: entro il prossimo 16 giugno 2023, è possibile chiedere il rimborso dei versamenti effettuati a partire dal 16 giugno 2018.
Deve essere presentata, al Comune competente, apposita istanza di rimborso a mezzo raccomandata AR o via PEC, documentando i versamenti effettuati e motivando la richiesta (ad esempio, dimostrando che effettivamente il possessore dell’immobile risulta domiciliato nell’abitazione per motivi di lavoro..). E’ opportuno presentare una richiesta di rimborso per ogni anno interessato.
Il rimborso da parte del Comune deve essere disposto entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.
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