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LA PAROLA ALL'ESPERTO / CASA

Installare le telecamere di sicurezza: ecco come e dove è possibile farlo

Installare le telecamere di sicurezza: ecco come  e dove è possibile farlo

28 Aprile 2023, 13:03

LA DOMANDA
Sono condomino in un edificio di sedici unità immobiliari. Vorrei avere dei chiarimenti sull’installazione delle telecamere per la sicurezza dell’immobile.
Lettera firmata

Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra installazione delle telecamere a tutela della sicurezza delle parti comuni per volontà dell’assemblea, oppure di un condomino che vuole installarle per la tutela della propria abitazione.
Nel primo caso è necessario il “passaggio” in assemblea, con regolare convocazione in cui all’ordine del giorno venga indicato il punto preciso (per es. “installazione telecamere per la sicurezza del condominio e abitanti, costi, discussione in merito e deliberazione dell’assemblea”.


L’articolo 1122-ter Cod.Civ. indica che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”; il secondo comma dell’art. 1136 prevede che: “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Ben inteso che normalmente la votazione oltrepassa i 500 m/m.
Nell’installare le telecamere per la videosorveglianza è necessario rispettare il “principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, e alla gestione delle varie fasi del trattamento.
I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e ciò ai sensi del regolamento europeo 2016/679.
Le telecamere devono riprendere esclusivamente le aree comuni come l’atrio o androne, l’ingresso, il cancello pedonale del vialetto comune, l’accesso ai boxes auto, il parcheggio comune, i cortili, ecc. ecc. evitando i luoghi circostanti (strada, esercizi commerciali, aree private);
I soggetti che transitano nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informati del fatto che sono ripresi dalle telecamere, sia quando il titolare del trattamento dati è una persona privata o una società appositamente incaricata. Detta informativa può essere fornita con un semplice cartello, che deve essere collocato prima dell’ingresso alla zona video sorvegliata, in modo che il soggetto se vuole, può evitare di essere ripreso o adeguare il proprio comportamento. L’informativa deve infine rinviare “al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo.” I dati devono essere conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità previste (normalmente tra le 72 ore e i 7 giorni).
Per quanto riguarda i privati, questi possono installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria proprietà, ma l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di propria ed esclusiva pertinenza. Non possono essere riprese aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale, e parti comuni delle autorimesse, zone di pertinenza di soggetti terzi, aree pubbliche o di pubblico passaggio.


La giurisprudenza di merito sembra essere particolarmente restrittiva, e principio sopra enunciato è stato ribadito dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4446/2018, in cui si precisa che ove un singolo condomino installi un impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva, «l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini».
La Corte di Cassazione (Sent. n. 24151/2017), ha stabilito che nell'ambito di un sistema di videosorveglianza privata, è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio. Questo però non significa che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area comune; anche nel caso del pianerottolo di fronte alla propria porta d'ingresso, la videosorveglianza sarà legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione. 
Risponde l'esperto
Carlo A. Del Chicca
Avvocato (Confedilizia Parma)

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