LA PAROLA ALL'ESPERTO
Il mio condominio ha deliberato lo scorso anno l’affidamento ad una impresa dei lavori per la realizzazione del cd “cappotto termico”, con l’evidente intenzione di usufruire del “bonus 110%”. A maggio 2023 i lavori sono appena iniziati, l’impresa ha emesso una fattura di acconto. Il condominio non ha ancora effettuato alcun versamento. Alla luce dei recenti interventi legislativi, vi è ancora possibilità di accedere al “superbonus”?
Lettera firmata
Dr. Antonio Russo
Consulente tributario
Confedilizia
Con l’emanazione dei recenti provvedimenti legislativi, sembra ormai prossima la conclusione della “vicenda Superbonus”. Si tratta delle norme contenute nel Decreto Legge 18 novembre 2022, n 176, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n 197 (art 1, comma 894). Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n 11 (in materia di cessione dei crediti da Superbonus) sembra poi aver scritto la parola “fine” (pur con opportune eccezioni) alla vicenda iniziata a luglio 2020 (DL 34/2020). In merito al quesito proposto, cerchiamo di chiarire l’attuale quadro normativo.
Superbonus
Per i condominii, il termine è fissato al 31 dicembre 2025, ma solo per le spese sostenute nel 2022 resta l’aliquota del 110%, ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, poi 70% per le spese sostenute nel 2024 e 65% per le spese sostenute nel 2025. Questa è la regola generale. Tuttavia il DL 23/2/2023, n 11 (conv in Legge 38/2023) ha stabilito una eccezione: il condominio può ancora usufruire della detrazione 110% anche per le spese sostenute nel 2023 (fino al 31 dicembre), purché:
a) la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro la data del 18 novembre 2022 (precedente l’entrata in vigore del DL 176/2022), a condizione che risulti presentata la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) entro il 31 dicembre 2022;
in alternativa (e tralascio volutamente i motivi tecnico-legislativi di questa seconda possibilità):
b) la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori sia stata adottata in data compresa fra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, a condizione che risulti presentata la CILA entro il 25 novembre 2022.
In entrambi i casi, la norma richiede che la data della delibera assembleare sia attestata, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dall’amministratore del condominio o, in mancanza, del condomino che ha presieduto l’assemblea.
Dal testo della norma (risultato di sovrapposizioni e riferimenti come al solito complicati, secondo una tecnica legislativa certamente non funzionale ad una agevole lettura) sembra emergere che l’estensione del 110%, per i condominii, alle condizioni sopra dette, sia appunto limitata solo alle spese sostenute nel 2023 (nel 2024, aliquota 70%; nel 2025, aliquota 65%).
Cessione del credito.
Come accennato sopra, il DL 16 febbraio 2023, n 11 dispone che a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più consentito l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus edilizi. Si trattava della cessione del credito ad altri soggetti oppure del “contributo” attraverso lo “sconto in fattura” da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori (vedi DL 34/2020, art 121, primo comma). Anche qui è prevista una eccezione, per quanto riguarda in particolare il condominio:
- è ancora consentita l’opzione qualora la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori sia stata adottata prima del 17 febbraio 2023 così come entro la stessa data deve risultare presentata la CILA (attenzione a non confondere questa data con quelle previste per la conferma del 110% per le spese sostenute nel 2023!!).
Attenzione. Con riferimento al quesito, è bene sottolineare che per la cessione del credito è necessario munirsi di “asseverazione tecnica” circa l’effettivo miglioramento energetico e circa la congruità dei costi nonché del “visto di conformità”. Quindi, poiché la asseverazione tecnica può essere rilasciata solo a “fine lavori” (o alla definizione di un SAL, Stato di Avanzamento Lavori) evidentemente non è possibile la cessione a fronte del pagamento di fatture di “acconto”.
In alternativa alla cessione del credito, è possibile la “ordinaria” utilizzazione della detrazione Irpef. Ricordo che la detrazione è usufruibile dai singoli condomini persone fisiche (ma sono interessate anche le società in quanto condomini, solo per interventi su parti comuni) nell’arco temporale di cinque rate annuali (per le spese sostenute nel 2020 e 2021) e quattro rate annuali (per le spese sostenute nel 2022). Tralascio commenti sul problema della “capienza” Irpef del singolo contribuente, per l’utilizzo pieno del bonus (anche se, ma solo per le spese sostenute nel 2022, si è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione in dieci rate annuali).
Attenzione. Anche nell’ipotesi di utilizzo diretto della detrazione, per l’utilizzo del superbonus, è richiesta l’apposizione del “visto di conformità”, con l’eccezione, anche qui, della presentazione del Modello REDDITI o 730 precompilato o della presentazione del mod 730 tramite il “sostituto d’imposta” (si veda DL 19/5/2020, n 34, art 119, comma11).
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