La parola all'esperto / edilizia
Sono proprietario di una piccola palazzina in città composta da un appartamento al piano terreno e da un altro al piano primo occupato dalla mia anziana madre. Da diverso tempo penso di dotare l’immobile di un ascensore allo scopo di facilitare l’accesso alla mamma senza dover usufruire delle scale interne. Inoltre l’infelice distribuzione degli spazi interni non consente l’installazione dell’impianto di risalita se non all’esterno, in aderenza al fabbricato ed in prossimità del confine di proprietà con il vicino. In questa ipotesi, cosa prevede la normativa vigente?
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Stefano Rolli Geometra, Confedilizia Parma
Egregio lettore, di seguito preciso come procedere per verificare preliminarmente la fattibilità dell’impianto.In generale l’installazione del vano ascensore viene considerata opera di manutenzione straordinaria che richiede come strumento autorizzativo l’invio al Comune di una Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), se l’intervento risulta senza opere strutturali o in alternativa una Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) nel caso in cui l’intervento richiede il deposito strutturale o autorizzazione sismica dell’intero progetto.
Inoltre lo spazio che l’impianto andrà ad occupare è assoggettato al rispetto della normativa sulle distanze delle costruzioni dal confine di proprietà e tra le costruzioni stesse.
Preciso altresì che la distanza, come riportato alla voce 39 delle Dtu (definizioni tecniche uniformi) introdotte dalla regione Emilia Romagna con la L. 15/2013 è il segmento minimo che congiunge la costruzione con il confine di riferimento e che l’allegato A1 (disciplina delle altezze e delle distanze) del Rue (Regolamento Urbanistico Edilizio) del Comune di Parma stabilisce all’art. 9.4, comma 2:
«Per gli interventi di nuova costruzione, la distanza degli edifici dai confini di proprietà deve essere minimo di m 5. Tale distanza si applica a pareti finestrate e non finestrate e per qualsiasi sviluppo del fronte dell’edificio».
Qualora la distanza dal confine di proprietà dovesse risultare inferiore ai 5 ml dettati dal comma 2, l’allegato A1 all’art. 9.4 comma 7 prevede la possibilità di costruire ugualmente ma solo in base ad un accordo stipulato nelle forme di legge (atto di costituzione di servitù e/o reciproca servitù) con la proprietà confinante, registrato e trascritto nei registri immobiliari.
Infine, come ulteriore possibilità, è consentita la realizzazione dell’impianto di ascensore ad una distanza inferiore e senza l’accordo con il confinante a condizione che le dimensioni del vano risultino certificate come idonee al superamento delle barriere architettoniche.
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