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La parola all'esperto

Installare un pergolato: i criteri di edilizia libera

Casa - Installare un pergolato: i criteri di edilizia libera

Foto d'archivio

31 Dicembre 2024, 13:21

Ho intenzione di installare nella mia villetta in campagna, un pergolato a protezione e riparo dal caldo sole estivo. Nonostante le infinite informazioni pubblicitarie raccolte sono confuso non solo per i prezzi che mi vengono proposti ma soprattutto perché non capisco se devo ottenere o meno un permesso dal Comune. Chiedo pertanto come comportarmi per un acquisto idoneo alle mie necessità senza incappare in sanzioni.  Lettera firmata

Risponde Stefano Rolli Consulente Confedilizia Parma

Gentile lettore recentemente nel decreto legge 69/2024, convertito nella legge 105/2024, meglio conosciuta come “Decreto Salva Casa 2024” il pergolato, da sempre parificato alla tettoia e pertanto sottoposto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, viene ora declassato ad intervento di edilizia libera. L’art. 6 della predetta legge definisce infatti gli interventi che possono essere realizzati in assenza di titolo edilizio e prevede in modo dettagliato quelli che non possono esserlo. In quest’ultima ipotesi precisa quando si debba invece far riferimento agli strumenti urbanistici comunali, alle normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, a quelle relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico nonché alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Venendo alla sua problematica, l’art 6 al comma b-ter) definisce le caratteristiche generali delle tende a pergola, anche bioclimatiche, che devono possedere un “…. telo retrattile anche impermeabile, elementi di protezione solare mobili o regolabili, sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche…”. Alla luce di quanto predetto, non è stato ancora chiarito cosa intenda il legislatore quando specifica che il pergolato può essere realizzato anche con strutture fisse necessarie al sostegno ed all’estensione. Tale modalità di realizzazione potrebbe facilmente generare una costruzione vera e propria conseguentemente non si sarebbe più nell’ambito dell’edilizia libera ma in quelle assoggettate a norme più complesse di settore che prevede l’inizio dei lavori con il titolo SCIA e con le successive verifiche anche strutturali. Inoltre non risulta ancora esplicitato il parametro di valutazione utile per determinare il giudizio sia sull’impatto visivo del manufatto che del suo armonizzarsi con l’ambiente architettonico circostante. Per tale motivo suggerisco di rivolgersi ad un tecnico e una volta scelta con quest’ultimo la struttura a pergola più idonea alle sue esigenze, faccia sottoscrivere sia al tecnico che alla ditta fornitrice ed installatrice una clausola a garanzia del fatto che tale manufatto rientra tra quelli definiti di edilizia libera e che la manlevi pertanto da ogni responsabilità.

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